Il contratto di lavoro subordinato si costituisce mediante l’accordo del datore di lavoro e del prestatore di lavoro. La causa, nel contratto di lavoro, può identificarsi nello scambio tra lavoro e retribuzione. L’oggetto è costituito dalla prestazione e dalla retribuzione. La forma è richiesta quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità. I requisiti appena descritti sono essenziali: questo vuol dire che, se mancano, il contratto è nullo. La volontà, la causa, l’oggetto e la forma sono i requisiti previsti per la disciplina del contratto in generale. Il contratto di lavoro, per essere valido, deve presentare determinati requisiti, che corrispondono a quelli previsti per la disciplina del contratto in generale. Il contratto di lavoro, oltre ad essere oneroso e sinallagmatico, presenta anche altre caratteristiche. È infatti un contratto commutativo, nel senso che la legge e i contratti collettivi stabiliscono esattamente l’entità delle prestazioni e delle controprestazioni. È eterodeterminato, poiché il contenuto del contratto di lavoro, ovvero la disciplina del rapporto da esso nascente, è in gran parte predeterminato, dovendosi recepire le disposizioni di legge e del contratto collettivo, con un limitato margine per l’autonomia negoziale individuale.