Il datore di lavoro ha il potere direttivo, che consiste nel diritto di impartire direttive cogenti ai suoi lavoratori subordinati e di pretendere che essi li osservino e si caratterizza come un potere giuridico in senso stretto cui corrisponde la posizione di subordinazione del lavoratore caratteristica del rapporto di lavoro dipendente.
Il datore di lavoro può delegare questo suo potere a suoi collaboratori, alle cui disposizioni i lavoratori subordinati da essi gerarchicamente dipendenti, sono tenuti ad obbedire.
Il potere direttivo è soggetto ai limiti stabiliti dalla legge, in particolare in materia di sicurezza del lavoro, orario di lavoro, mansioni e disciplina.
Il datore di lavoro ha anche il potere organizzativo, che è il diritto del datore di lavoro di intervenire sui fattori produttivi della sua impresa.
Il datore di lavoro può delegare questo suo potere a suoi collaboratori alle cui disposizioni i lavoratori subordinati da essi gerarchicamente dipendenti, sono tenuti ad obbedire.
Inoltre, il datore di lavoro ha il potere di controllo, che consiste nella possibilità per il datore di lavoro di verificare, nel rispetto dei limiti di legge, che il lavoratore subordinato rispetti gli obblighi di diligenza e fedeltà.
Il datore di lavoro può delegare il suo potere di controllo a suoi collaboratori ma anche a terzi.
Infine, il datore di lavoro ha il potere disciplinare, che consiste nella possibilità, per il datore di lavoro, di definire gli aspetti relativi al comportamento dei propri dipendenti e, a fronte di violazioni da parte del lavoratore subordinato degli obblighi di fedeltà e diligenza, di irrogare loro, nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva, sanzioni di varia natura.
Il datore di lavoro può delegare il suo potere disciplinare a suoi collaboratori.