Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è la tipologia ordinaria di rapporto, intesa come l’accordo con cui il lavoratore si obbliga a prestare la propria attività manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro a fronte di un determinato corrispettivo. Gli elementi principali consistono, pertanto, nella retribuzione e nella subordinazione del lavoratore, cioè l’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro che si estrinseca nell’emanazione di direttive specifiche e in un’attività di vigilanza e controllo ed esercizio del potere disciplinare.
In particolare, per quanto attiene al licenziamento sono vigenti parallelamente due regimi normativi: uno riguardante i casi di licenziamento di lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, nonché della Legge 15 luglio 1966, n. 604; l’altro, relativo ai casi di licenziamento di lavoratori con contratto a tempo indeterminato “a tutele crescenti”, assunti successivamente al 7 marzo 2015, disciplinato dalle previsioni del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23.
I rapporti di lavoro subordinato, compreso il lavoro agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale, rientrano nel campo di applicazione della disciplina in materia di obblighi informativi gravanti sul datore di lavoro.
Rientrano nel campo di applicazione della disciplina in materia di obblighi informativi gravanti sul datore di lavoro: i rapporti di lavoro subordinato, compreso il lavoro agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale; il contratto di lavoro somministrato; contratto di lavoro intermittente; collaborazioni coordinate e continuative; contratti di prestazione occasionale; i rapporti di lavoro marittimo e della pesca, domestico e con le pubbliche amministrazioni.