Cosa si intende per indennità di mobilità?
Massimo Piras
2025-08-27 01:53:08
Numero di risposte
: 18
Il lavoratore in possesso dell'anzianità aziendale prevista dall'art. 16 della Legge 223/1991, almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, può accedere all'indennità di mobilità a carico dell'INPS. Alla luce della Legge 92/2012, i lavoratori licenziati dal 31 dicembre 2016 in poi non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria e beneficeranno, a norma del Decreto legislativo n. 22/2015, esclusivamente dell'indennità NASpI in presenza dei presupposti richiesti dalla legge. Nel periodo di passaggio dal vecchio al nuovo sistema di prestazioni a sostegno del reddito, viene introdotto un regime transitorio che prevede la graduale riduzione della durata dell'indennità di mobilità.
Matilde Rinaldi
2025-08-16 02:59:41
Numero di risposte
: 29
La mobilità rientra tra gli ammortizzatori sociali ed è una indennità che tutela chi perde il lavoro.
A differenza della cassa integrazione presuppone il licenziamento.
La mobilità oltre al semplice aiuto economico, consente, in certi casi, il passaggio dei lavoratori licenziati da aziende in crisi ad altre che hanno bisogno di manodopera.
L’indennità di mobilità spetta ai lavoratori a seguito di: licenziamento per riduzione o trasformazione di attività o di lavoro o per cessazione di attività, licenziamento a seguito di un periodo di cassa integrazione straordinaria e le imprese prevedono di non poter reimpiegare tutti o parte dei lavoratori sospesi.
L’art. 2, co. 71, della legge 28 giugno 2012 n. 92 e successive modificazioni, ha disposto, a far tempo dal primo gennaio 2017 l’abrogazione dell'indennità di mobilità ordinaria sostituita dall'indennità NASPI.
Joannes Giuliani
2025-08-09 01:39:52
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: 17
L’indennità di mobilità è il trattamento di sostegno al reddito erogato dall’INPS ai lavoratori licenziati e collocati in mobilità da parte di aziende in difficoltà economiche che hanno avviato la procedura di mobilità.
Possono beneficiare dell’indennità di mobilità, qualora si trovino in situazione di disoccupazione generata da un licenziamento per riduzione di personale operato da aziende soggette a CIGS, diverse da quelle edili: i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, con qualifica di quadro, impiegato, operaio, socio lavoratore di cooperativa di produzione e lavoro, lavoratore a domicilio.
Ne sono invece esclusi, ancorché licenziati da aziende soggette a CIGS, i dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori assunti a tempo determinato, i lavoratori del trasporto marittimo ed aereo.
L’erogazione dell’indennità di mobilità è subordinata ai seguenti requisiti: anzianità aziendale di almeno 12 mesi maturata nell’ultimo rapporto di lavoro con l’azienda che lo ha messo in mobilità;
almeno 6 mesi di effettivo lavoro, comprese ferie, festività, infortuni e astensione obbligatoria per maternità;
iscrizione nelle liste di mobilità compilate dall’ufficio regionale del lavoro.
L’indennità di mobilità spetta nella misura dell’80% della retribuzione teorica lorda, comprendente le sole voci fisse che compongono la busta paga, e non può superare il limite massimo stabilito annualmente.
La durata dell’indennità di mobilità varia dai 12 ai 48 mesi a seconda dell’età del lavoratore e dell’area geografica in cui è sita l’azienda.
Valentina Ferri
2025-08-03 23:53:31
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: 34
L’indennità di mobilità si configura quindi come una prestazione a sostegno del reddito riconosciuta ai lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro a seguito di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro. Ai sensi dell’art. 16 della L. 223/91 ne sono destinatari gli operai, gli impiegati e i quadri che sono stati licenziati per riduzione di personale da parte di imprese industriali rientranti nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni. La norma riconosce il diritto all’indennità di mobilità nel caso in cui il licenziamento sia intimato da imprese che occupano alle proprie dipendenze almeno 15 dipendenti e che intendano licenziare almeno 5 dipendenti nell’arco di 120 giorni. L’indennità di mobilità viene riconosciuta per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a 24 per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a 36 per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Ai senti dell’art. 7 della Legge 223/91, l’indennità di mobilità è calcolata in una misura percentuale dell’importo del trattamento straordinario di integrazione salariale, così come annualmente stabilito dall’istituto previdenziale. La percentuale prevista è collegata alla durata del trattamento, e precisamente: per i primi dodici mesi: al 100%; dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: all’80%. La durata del trattamento, varia in funzione dell’età del lavoratore, nonché dell’area geografica in cui è ubicata l’unità produttiva che ha operato i licenziamenti collettivi.
Mariagiulia Costa
2025-07-25 05:12:38
Numero di risposte
: 26
L'indennità di mobilità è una procedura di tutela per agevolare la ricollocazione sul mercato del lavoro di tutti i lavoratori licenziati.
Fu proprio la legge 223/1991 ad introdurre il concetto di 'mobilità', intesa come lo status dei lavoratori che, attraverso l'iscrizione a liste di disoccupazione 'privilegiate', possono aspirare ad una ricollocazione facilitata sul mercato del lavoro, anche tenendo conto delle loro particolari capacità e qualifiche professionali.
In particolare con la procedura di mobilità il lavoratore che è stato licenziato ha la possibilità di avere, a determinate condizioni, un sostegno economico mensile e un' efficace ricollocazione nel mercato del lavoro.
La procedura di inserimento nelle liste deve essere effettuata direttamente dall'azienda che ha licenziato il lavoratore e la prestazione spetta a quei soggetti che sono stati collocati in mobilità a seguito di:
Licenziamento per cessazione dell'attività da parte dell'azienda
Licenziamento per riduzione del personale o trasformazione aziendale
Esaurimento della cassa integrazione straordinaria.
L'indennità viene riconosciuta per tutto il periodo in cui si rimane iscritti nella lista di mobilità e varia per a seconda dell'età anagrafica.
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