Qual è la differenza tra la NASpI e l'indennità di mobilità?

Federica Negri
2025-07-25 10:04:36
Numero di risposte
: 13
L'indennità di disoccupazione è un istituto, sotto forma di sussidio, a favore dei soggetti che si trovano in uno stato di disoccupazione involontaria, a compensazione del mancato guadagno degli stessi in modo proporzionale al loro reddito da lavoro precedentemente percepito.
Il vigente ordinamento italiano prevede le seguenti 4 tipologie di indennità di disoccupazione:
Indennità di mobilità
NASpI
DIS-COLL
Indennità speciale di disoccupazione per il settore edile.

Samira Longo
2025-07-25 07:03:50
Numero di risposte
: 16
La mobilità rientra tra gli ammortizzatori sociali ed è una indennità che tutela chi perde il lavoro.
A differenza della cassa integrazione presuppone il licenziamento.
L’art. 2, co. 71, della legge 28 giugno 2012 n. 92 e successive modificazioni, ha disposto, a far tempo dal primo gennaio 2017, l’abrogazione dell'indennità di mobilità ordinaria sostituita dall'indennità NASPI.
La durata dell'indennità di mobilità è legata all'età.
L’indennità di mobilità spetta ai lavoratori a seguito di: licenziamento per riduzione o trasformazione di attività o di lavoro o per cessazione di attività, licenziamento a seguito di un periodo di cassa integrazione straordinaria e le imprese prevedono di non poter reimpiegare tutti o parte dei lavoratori sospesi.

Timoteo Bianco
2025-07-25 06:59:55
Numero di risposte
: 16
Il primo elemento di confronto è rappresentato dai requisiti di accesso.
Sul punto, si ricorda che la prestazione di NASpI è rivolta
L’art. 2, comma 46 della L. 92/2012 ha disposto la progressiva riduzione della durata massima del diritto all’indennità di mobilità per un periodo transitorio che porterà, il 1° gennaio 2017, all’abrogazione di questo ammortizzatore sociale e il conseguente permanere della sola ASpI, di recente sostituita – per mezzo del DLgs. 22/2015 – dalla NASpI, in riferimento agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1° maggio 2015.

Ileana Messina
2025-07-25 05:35:45
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: 10
La procedura di mobilità si avvia quando le aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS nel corso o al termine del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria non possono garantire il reimpiego di tutti i lavoratori.
Il lavoratore in possesso dell'anzianità aziendale prevista dall'art. 16 della Legge 223/1991, almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, può accedere all'indennità di mobilità a carico dell'INPS.
Alla luce della Legge 92/2012, i lavoratori licenziati dal 31 dicembre 2016 in poi non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria e beneficeranno, a norma del Decreto legislativo n. 22/2015, esclusivamente dell'indennità NASpI in presenza dei presupposti richiesti dalla legge.
Nel periodo di passaggio dal vecchio al nuovo sistema di prestazioni a sostegno del reddito, viene introdotto un regime transitorio che prevede la graduale riduzione della durata dell'indennità di mobilità.

Elena De luca
2025-07-25 04:58:18
Numero di risposte
: 11
I lavoratori interessati da una procedura di licenziamento collettivo possono accedere alla Naspi solo se la domanda di indennità di mobilità viene respinta.
Le due prestazioni restano non sono cumulabili.
In caso di licenziamento collettivo i lavoratori possono accedere esclusivamente all'indennità di mobilità ordinaria.
Solo nel caso in cui la domanda di indennità di mobilità viene respinta per mancanza dei requisiti amministrativi il lavoratore potrà optare per la Naspi.
L'indennità di mobilità resta spesso piu' vantaggiosa della naspi.
L'indennità di mobilità agevola anche chi ha una retribuzione media mensile piuttosto bassa, al di sotto dei 1200 euro al mese: con l'indennità di mobilità si riesce infatti a spuntare un sostegno leggermente piu' succulento della Naspi e piu' stabile nel tempo.
Una delle principali differenze tra le due prestazioni riguarda la misura.
L'importo dell'indennità di mobilità, invece, è pari al trattamento straordinario d'integrazione salariale che il lavoratore avrebbe percepito nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro, nei limiti dei «massimali», previsti per le due fasce di retribuzione percepita prima del licenziamento e adeguati annualmente.

Samira Marchetti
2025-07-25 04:51:01
Numero di risposte
: 13
L’indennità di mobilità e la Naspi sono due istituti diversi non cumulabili.
Mentre la Naspi è un’indennità che possono richiedere tutti i lavoratori che hanno perduto involontariamente il posto di lavoro, la mobilità spetta solo ad alcune categorie.
L’indennità di mobilità è un intervento a favore di particolari categorie di lavoratori, licenziati da aziende in difficoltà, che garantisce una prestazione di sostegno al reddito, sostitutiva della retribuzione, e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro.
La legge 28 giugno 2012 n. 92, e successive modificazioni, ha abrogato l’intervento in parola dal 1 gennaio 2017.
Non è possibile effettuare una scelta tra Naspi e mobilità poichè quest’ultimo istituto è stato abrogato dal 1 gennaio 2017.
Le possibilità che si prospetterebbero, quindi, sono legate alla sola Naspi, l’indennità di disoccupazione che viene erogata per un massimo di 24 mesi a dipendenti che hanno perduto il posto di lavoro involontariamente.
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