Quanto si prende con la mobilità?
Marianita D'angelo
2025-08-11 06:28:45
Numero di risposte
: 32
L’indennità di mobilità Il lavoratore inserito nelle liste di mobilità ha diritto all’indennità di mobilità, a patto che abbia un’anzianità aziendale minima di 12 mesi. L’indennità dura 12 mesi in generale, 24 mesi per i lavoratori Over 40, 36 mesi per i lavoratori Over 50. L’importo dell’indennità è del 100% dello stipendio per i primi 12 mesi e dell’80% a seguire. Per ottenerla, è necessario inviare la domanda all’INPS entro 68 giorni dal licenziamento.
Diana Longo
2025-08-05 09:40:13
Numero di risposte
: 26
Il lavoratore in possesso dell'anzianità aziendale prevista dall'art. 16 della Legge 223/1991, almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, può accedere all'indennità di mobilità a carico dell'INPS.
Nel periodo di passaggio dal vecchio al nuovo sistema di prestazioni a sostegno del reddito, viene introdotto un regime transitorio che prevede la graduale riduzione della durata dell'indennità di mobilità.
Alla luce della Legge 92/2012, i lavoratori licenziati dal 31 dicembre 2016 in poi non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria e beneficeranno, a norma del Decreto legislativo n. 22/2015, esclusivamente dell'indennità NASpI in presenza dei presupposti richiesti dalla legge.
Silvana Fiore
2025-07-25 06:43:43
Numero di risposte
: 19
L'importo lordo dell'indennità di mobilità è pari all'80% della retribuzione di riferimento nei limiti del tetto massimo previsto per la mobilità ordinaria, che viene annualmente rivalutato.
Il predetto trattamento viene ridotto del contributo del 5,84% per effetto della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Dal secondo anno in poi, l'importo della mobilità ordinaria è pari all'80% dell'importo del primo anno senza la riduzione del 5,84%.
Per la mobilità in deroga gli importi posti in pagamento sono soggetti a ulteriori riduzioni normativamente previste.
Le riduzioni degli importi lordi in pagamento sono così strutturate:
nei primi 12 mesi l'importo lordo della mobilità ordinaria non subisce alcuna riduzione;
dal 13° al 24° mese l'importo lordo della mobilità ordinaria viene ridotto del 10%;
dal 25° al 36° mese l'importo lordo della mobilità ordinaria viene ridotto del 30%;
dal 37° mese in poi l'importo lordo della mobilità ordinaria viene ridotto del 40%.
Sulla prestazione compete l'assegno al nucleo familiare.
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