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Quando spetta l'indennità di trasferimento?

Teseo Villa
Teseo Villa
2025-09-05 11:20:09
Numero di risposte : 29
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Al dipendente trasferito per esigenze di servizio deve essere corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate durante il viaggio per trasporto, vitto ed eventuale alloggio per se' e per le persone di famiglia conviventi ed a carico, nonche' il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti familiari. E' inoltre dovuta una indennita' di trasferimento commisurata a quattro mensilita' della retribuzione di riferimento. Ove il lavoratore abbia trasferito nella nuova sede di servizio la famiglia, la predetta indennita' e' maggiorata del 30% dopo l'eventuale trasferimento familiare, purche' compiuto entro due anni dalla data di inizio del servizio nella nuova sede. Nel caso in cui il trasferimento sia disposto sulla base di apposita ricerca specifica effettuata dall'Azienda per la copertura di posizioni di lavoro individuate come necessarie, e per le quali il dipendente abbia dato disponibilita', oltre al rimborso delle spese di trasporto suddette e' dovuta una indennita' commisurata ad una mensilita' della retribuzione di riferimento. Non sono identificate come trasferimento le variazioni di assegnazione: i mutamenti di sede territoriale di servizio disposti nell'ambito dello stesso comune o per distanze di meno di 50 Km. tra comuni limitrofi, anche appartenenti a province diverse, avverranno conseguentemente con il consenso del lavoratore interessato e non danno comunque diritto allo specifico trattamento economico di trasferimento. Per i trasferimenti a domanda e' corrisposto unicamente il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti familiari, adeguatamente ed opportunamente documentate. Nel caso di trasferimenti a termine, temporaneamente disposti in relazione a particolari e non definitive esigenze di servizio delle sedi di destinazione, al dipendente interessato sara' corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate durante il viaggio di andata e ritorno per trasposto, vitto ed eventuale alloggio.
Massimo Bianchi
Massimo Bianchi
2025-09-04 06:42:48
Numero di risposte : 24
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A favore del lavoratore è prevista l'erogazione da parte del datore di lavoro di importi a titolo risarcitorio o a titolo di rimborso spese, in alcuni casi soggetti a particolari discipline contributive e fiscali. Il trasferimento del lavoratore consiste nella modifica definitiva e non temporanea della sede di lavoro del lavoratore dipendente. Esso può avvenire solo in presenza di determinati requisiti. Il trasferimento del lavoratore richiede comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. È demandata alla contrattazione collettiva la definizione delle condizioni per l'applicazione concreta dell'istituto. Le indennità corrisposte dal datore di lavoro secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva possono essere soggette ad agevolazioni fiscali e contributive. Ai lavoratori trasfertisti, per i quali è contrattualmente previsto che la prestazione sia eseguita presso luoghi sempre variabili e diversi, può essere erogata una particolare indennità soggetta a trattamento fiscale e contributivo diverso da quello della ordinaria indennità di trasferta corrisposta alla generalità dei lavoratori dipendenti.
Ingrid Donati
Ingrid Donati
2025-08-28 08:19:08
Numero di risposte : 21
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L’indennità per trasferimento d’ufficio spetta al personale volontario coniugato, al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, a quelle del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma da dodici anni. L’indennità spetta solamente se ricorrono specifiche condizioni: Il trasferimento deve essere avvenuto d’autorità; La nuova sede di servizio deve essere distante almeno 10 km dalla vecchia sede di servizio; Il comune sede della nuova sede di servizio deve essere diverso da quello in cui era ubicata la vecchia sede di servizio e non confinante con il comune della vecchia sede. Al personale militare spetta l’indennità di trasferimento d’ufficio anche in presenza di clausole di gradimento (o istanze di scelta) della nuova sede.
Amedeo Lombardi
Amedeo Lombardi
2025-08-20 21:18:38
Numero di risposte : 17
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Se le indennità fossero corrisposte, con riferimento al medesimo trasferimento, per più periodi d’imposta, il trattamento di favore riconosciuto al dipendente opererebbe solo in ordine alle indennità corrisposte per il primo anno, intendendosi per anno un periodo di 365 giorni decorrente dalla data del trasferimento. La materiale erogazione dell’indennità può anche avvenire in più periodi d’imposta se ciò è più agevole per le parti. Il comma 7 dell’articolo 51 Tuir, dunque, fissa uno speciale regime per le somme corrisposte in occasione del trasferimento della sede di lavoro del dipendente. La disposizione di favore non è subordinata a particolari condizioni quali: circostanze particolari che richiedano il trasferimento della sede di lavoro; trasferimento della residenza anagrafica del lavoratore; richiesta del dipendente ovvero dell’azienda al trasferimento. Il trasferimento, ai fini dell’applicazione del comma 7, può essere dovuto da un’assegnazione del dipendente a una sede diversa da quella originaria in relazione al trasferimento in altro comune del datore di lavoro stesso ovvero di parte dei propri uffici. Il comma 7 non è applicabile ai dipendenti neoassunti con riferimento al trasferimento nel comune in cui è ubicata la prima sede di lavoro ovvero in comuni limitrofi, atteso che l’esistenza di un rapporto di lavoro già instaurato sia la condizione essenziale per l’applicazione dell’agevolazione.
Valentina Montanari
Valentina Montanari
2025-08-09 07:43:33
Numero di risposte : 18
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L’indennità di trasferimento spetta quando il lavoratore debba mutare la propria residenza a causa del trasferimento da una sede aziendale all’altra. Tale compenso è da intendersi come una sorta di concorso del datore di lavoro alle spese che il lavoratore deve sostenere per prendere servizio nella sede di nuova assegnazione ed è riconosciuto ad un lavoratore già assunto e successivamente assegnato, per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, ad una diversa sede. Costituiscono indennità di trasferimento solo quelle corrisposte ai lavoratori che vengono trasferiti in una sede di lavoro diversa da quella individuata contrattualmente, e che devono pertanto sostenere delle spese o comunque affrontare disagi per il mutamento di destinazione della sede di lavoro. E tale condizione si verifica unicamente quando l’assegnazione non temporanea di una nuova sede di lavoro avvenga successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro. Pertanto, nel caso in cui con l’assunzione il neo-dipendente debba mutare la propria residenza, l’eventuale indennità/rimborso spese riconosciutagli dal datore di lavoro, costituirebbe retribuzione a tutti gli effetti ed andrebbe pertanto assoggettata a contribuzione e tassazione ordinaria e non a quella agevolata. L’indennità di trasferimento sembrerebbe esclusa da tassazione e contribuzione nella misura del 50%, con dei tetti annui di: € 1.549,37, in caso di trasferimento all’interno dei confini nazionali; € 4.648,11, in caso di trasferimento all’estero; € 6.197,48, nell’ipotesi in cui nello stesso anno il dipendente sia trasferito in Italia e successivamente all’estero o viceversa.
Giuliana Gallo
Giuliana Gallo
2025-08-01 20:55:02
Numero di risposte : 32
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Viene riconosciuta al lavoratore qualora questi venga trasferito definitivamente ad altra sede di lavoro. Va sottolineato che la legge non fornisce una precisa definizione di trasferimento, per cui tale lacuna è stata colmata nel corso del tempo dalla giurisprudenza che ha posto l’accento sull’elemento della provvisorietà o della definitività del trasferimento ad altra sede, sostenendo che risulta necessario far riferimento al momento in cui si è manifestata la volontà di destinare il dipendente ad altra sede, laddove assumerà carattere decisivo l’esistenza o meno di un limite temporale al lavoro fuori sede. Il trasferimento, tuttavia, è ritenuto legittimo solo se sostenuto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Per quanto riguarda il trattamento economico previsto in caso di trasferimento di lavoratore ad altra sede aziendale, con cambio di domicilio o di residenza, consiste in un rimborso spese e, in aggiunta o in alternativa, in una relativa indennità. Le somme erogate a titolo di indennità di trasferimento, in particolare quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, per il 50% del loro ammontare non concorrono a formare il reddito, per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni, per i trasferimenti all’interno del territorio nazionale, e non superiore ai 9 milioni per quelli fuori dal territorio nazionale.
Jelena Cattaneo
Jelena Cattaneo
2025-07-25 09:26:20
Numero di risposte : 24
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L’indennità di trasferimento è un compenso con cui l’azienda supporta il dipendente, trasferito in una diversa sede aziendale, nelle spese che questo deve sostenere. L’importo dell’indennità di trasferimento è stabilito dal contratto collettivo nazionale a cui appartiene il dipendente. Il trasferimento comporta un cambiamento definitivo e non temporaneo del luogo di lavoro. Ci devono essere comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che lo motivino. L’indennità di trasferimento comprende: rimborso delle spese di viaggio rimborso della spesa per il trasloco (trasporto dei mobili) rimborso dell’eventuale perdita di pigione (canone d’affitto) per un massimo di 6 mesi diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera di retribuzione. L’importo dell’indennità di trasferimento aumenta nel caso in cui il dipendente abbia familiari a carico.