Come si calcolano i punteggi per la mobilità?
Isabel Marino
2025-08-06 10:55:40
Numero di risposte
: 29
Il calcolo del punteggio per la continuità del servizio per chi fa domanda di trasferimento volontaria o domanda di mobilità professionale volontaria è vincolato all’aver prestato servizio ininterrottamente per almeno un triennio, escluso l’anno scolastico in corso, nella scuola di attuale titolarità. Il punteggio minimo di partenza è di 12 punti, ovvero 4 punti per ogni anno scolastico prestato nella scuola di titolarità. Gli anni di continuità eccedenti il triennio, ma entro il quinquennio, spettano 5 punti per ogni anno scolastico prestato nella stessa scuola di titolarità, oltre il quinquennio spettano invece 6 punti per ogni anno di servizio prestato senza soluzione di continuità. Il calcolo del punteggio inizia dal quarto anno di continuità escludendo l’anno in corso, per mobilità territoriale e professionale, mentre per la mobilità d’ufficio e graduatorie interne di Istituto il punteggio scatta a cominciare dal secondo anno di continuità ma escludendo sempre l’anno in corso. Per la mobilità d’ufficio, quindi anche ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, viene valutata con un punto per anno scolastico, in aggiunta alla continuità sulla scuola, anche la continuità di servizio nella sede di attuale titolarità non coincidente con l’attuale scuola di titolarità. Il punteggio minimo di partenza per la continuità di servizio è di 4 punti e non più 12 come per la mobilità a domanda volontaria.
Francesco Barbieri
2025-07-25 06:24:57
Numero di risposte
: 23
Il punteggio assegnato varia in base agli anni di servizio continuativo svolto nella scuola di attuale titolarità, seguendo questo schema: 12 punti per i primi tre anni, escludendo l’anno in corso; 5 punti per il quarto e quinto anno di servizio continuativo; 6 punti per ogni anno a partire dal sesto in avanti.
Questo sistema di valutazione premia chi garantisce stabilità nella scuola, incentivando il mantenimento del personale docente all'interno della stessa istituzione scolastica.
Inoltre, è importante sottolineare che il conteggio degli anni di servizio utile per l'assegnazione del punteggio si basa solo sugli anni completati, senza includere l'anno in corso.
Se il trasferimento è disposto d’ufficio, il criterio della continuità del servizio viene valutato in modo differente rispetto al trasferimento su domanda.
Anche in questo caso, tuttavia, il punteggio assegnato dipende dagli anni di servizio continuativo prestati nella scuola di attuale titolarità, secondo il seguente schema: 5 punti per ogni anno di servizio entro i primi cinque anni; 6 punti per ogni anno a partire dal sesto in poi.
Oltre alla continuità nella stessa scuola, viene riconosciuto un ulteriore punteggio per il servizio prestato all'interno del comune di attuale titolarità.
Il docente ha diritto a 1 punto aggiuntivo per ogni anno di servizio svolto nel comune di titolarità, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:
Il servizio deve essere stato svolto all’interno del comune in cui si trova la scuola di attuale titolarità;
La tipologia di posto ricoperta dal docente deve essere la stessa;
La classe di concorso di appartenenza deve essere invariata rispetto alla titolarità attuale.
Il riconoscimento del punteggio per il servizio nel comune contribuisce a rendere più equo il sistema di trasferimenti, garantendo che l’anzianità e la continuità dell’insegnamento siano adeguatamente valorizzate.
Leggi anche
- Come si calcola la mobilità?
- Quanto si prende con la mobilità?
- Cosa si intende per indennità di mobilità?
- Qual è la durata massima dell'indennità di mobilità?
- Qual è la differenza tra la NASpI e l'indennità di mobilità?
- Come funziona la mobilità volontaria per i dipendenti pubblici?
- Quando si prende la mobilità?
- Quando spetta l'indennità di trasferimento?
- Quanti anni di mobilità dopo i 50 anni?