Il calcolo del punteggio per la continuità del servizio per chi fa domanda di trasferimento volontaria o domanda di mobilità professionale volontaria è vincolato all’aver prestato servizio ininterrottamente per almeno un triennio, escluso l’anno scolastico in corso, nella scuola di attuale titolarità. Il punteggio minimo di partenza è di 12 punti, ovvero 4 punti per ogni anno scolastico prestato nella scuola di titolarità. Gli anni di continuità eccedenti il triennio, ma entro il quinquennio, spettano 5 punti per ogni anno scolastico prestato nella stessa scuola di titolarità, oltre il quinquennio spettano invece 6 punti per ogni anno di servizio prestato senza soluzione di continuità. Il calcolo del punteggio inizia dal quarto anno di continuità escludendo l’anno in corso, per mobilità territoriale e professionale, mentre per la mobilità d’ufficio e graduatorie interne di Istituto il punteggio scatta a cominciare dal secondo anno di continuità ma escludendo sempre l’anno in corso. Per la mobilità d’ufficio, quindi anche ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, viene valutata con un punto per anno scolastico, in aggiunta alla continuità sulla scuola, anche la continuità di servizio nella sede di attuale titolarità non coincidente con l’attuale scuola di titolarità. Il punteggio minimo di partenza per la continuità di servizio è di 4 punti e non più 12 come per la mobilità a domanda volontaria.