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Come funziona la mobilità volontaria per i dipendenti pubblici?

Manfredi Rizzo
Manfredi Rizzo
2025-08-11 01:11:39
Numero di risposte : 18
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La mobilità volontaria nel pubblico impiego è disciplinata dall’articolo 30 del TUPI, che prevede che le amministrazioni possano ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. L’articolo 30 del TUPI, al comma 2-bis, prevede che le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. È richiesto il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall’amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2025, tornerà pienamente applicabile la disciplina di cui all’art. 30, comma 2-bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001, che impone alle amministrazioni pubbliche di verificare l’eventuale disponibilità di personale tramite procedure di mobilità volontaria, prima di procedere all’indizione di nuovi concorsi pubblici. Si ripristina così il principio di priorità per i dipendenti pubblici rispetto alle nuove assunzioni dall’esterno.
Rosanna Orlando
Rosanna Orlando
2025-08-07 03:01:20
Numero di risposte : 15
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I dipendenti che si trasferiscono in mobilità volontaria ad un ente pubblico di diverso comparto continuano a conservare il trattamento economico in godimento a titolo continuativo ove lo stesso sia più favorevole, quindi non possono essere penalizzati. La regola per cui il passaggio da un datore di lavoro all’altro comporta l’inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con applicazione del trattamento in atto presso il nuovo datore di lavoro, è confermata, per i dipendenti pubblici, dall’art. 30 del d.lgs. n.165 del 2001. L’art. 3 co. 1 della direttiva 2001/23/CE, secondo cui i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario. Il trasferimento non possa mai determinare per il lavoratore trasferito un peggioramento economico, e condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle godute in precedenza, secondo una valutazione comparativa che va effettuata all’atto del trasferimento, in relazione al trattamento retributivo globale, compresi gli istituti e le voci erogate con continuità, ancorché legate all’anzianità di servizio. In tema di passaggio di personale da un’amministrazione all’altra, si è inoltre chiarito che l’assegno personale riassorbibile va quantificato tenendo conto del trattamento economico complessivo, purché fisso e continuativo, e non già delle singole voci che compongono la retribuzione.
Alighieri Sala
Alighieri Sala
2025-07-25 09:11:30
Numero di risposte : 26
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Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all’introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l’assenso dell’amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell’amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l’amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all’amministrazione di appartenenza. Il decreto legislativo 165/2001 e i Contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono un’ulteriore istituto di mobilità temporanea, attuabile su domanda o comunque con il consenso del dipendente interessato, l’assegnazione temporanea presso altra amministrazione.