La mobilità volontaria nel pubblico impiego è disciplinata dall’articolo 30 del TUPI, che prevede che le amministrazioni possano ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.
Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.
L’articolo 30 del TUPI, al comma 2-bis, prevede che le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio.
È richiesto il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall’amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente.
Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2025, tornerà pienamente applicabile la disciplina di cui all’art. 30, comma 2-bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001, che impone alle amministrazioni pubbliche di verificare l’eventuale disponibilità di personale tramite procedure di mobilità volontaria, prima di procedere all’indizione di nuovi concorsi pubblici.
Si ripristina così il principio di priorità per i dipendenti pubblici rispetto alle nuove assunzioni dall’esterno.