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Quando si prende la mobilità?

Fortunata Bianco
Fortunata Bianco
2025-08-04 05:09:10
Numero di risposte : 19
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La mobilità lavorativa agevola il reimpiego dei lavoratori licenziati presso il settore pubblico. L’imprenditore può fare ricorso alla procedura di mobilità qualora - pur avendo utilizzato la Cassa integrazione guadagni straordinaria - non può garantire il reinserimento di tutti i lavoratori. Oppure quando, in un’azienda con oltre 15 dipendenti, ha la necessità di licenziare più di 5 dipendenti in 120 giorni, per via della riduzione/cessazione dell’attività o di una sua riorganizzazione. La mobilità è una procedura che si inserisce nell’ambito dei licenziamenti collettivi e che, per via della comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali di categoria, ha come scopo l’individuazione di eventuali soluzioni alternative. La mobilità volontaria viene avviata su istanza del lavoratore. La mobilità volontaria viene avviata su istanza del lavoratore, tuttavia, è uno strumento applicabile solo al settore pubblico. I dipendenti pubblici possono chiedere spontaneamente di essere trasferiti ad un’altra amministrazione pubblica, avanzando la richiesta di mobilità o prendendo parte a un concorso pubblico indetto dall’amministrazione di loro interesse.
Fabrizio Ferri
Fabrizio Ferri
2025-07-25 08:54:18
Numero di risposte : 25
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La procedura di mobilità si avvia quando le aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS nel corso o al termine del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria non possono garantire il reimpiego di tutti i lavoratori. Analoga procedura deve essere seguita qualora si verifichi la fattispecie del licenziamento collettivo, cioè, ai sensi dell'art. 24 della Legge 223/91, nel caso in cui le imprese che occupano più di quindici dipendenti, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendono effettuare nell'arco temporale di 120 giorni almeno 5 licenziamenti in una unità produttiva o in più unità produttive dislocate nella stessa provincia. Il lavoratore in possesso dell'anzianità aziendale prevista dall'art. 16 della Legge 223/1991, almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, può accedere all'indennità di mobilità a carico dell'INPS. Alla luce della Legge 92/2012, i lavoratori licenziati dal 31 dicembre 2016 in poi non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria e beneficeranno, a norma del Decreto legislativo n. 22/2015, esclusivamente dell'indennità NASpI in presenza dei presupposti richiesti dalla legge. Nel periodo di passaggio dal vecchio al nuovo sistema di prestazioni a sostegno del reddito, viene introdotto un regime transitorio che prevede la graduale riduzione della durata dell'indennità di mobilità.

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Domenica Grasso
Domenica Grasso
2025-07-25 08:35:33
Numero di risposte : 25
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La domanda di indennità va indirizzata all’Inps e presentata alla Sezione circoscrizionale per l’impiego entro 68 giorni dal licenziamento. L’indennità di mobilità decorre: dall’8° giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni; dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda, negli altri casi. Generalmente l’indennità non può essere corrisposta per un periodo superiore alla anzianità aziendale del lavoratore. In presenza di determinati requisiti di età e di contribuzione viene pagata fino al conseguimento del diritto alla pensione. Il lavoratore ne ha diritto quando: è iscritto nelle liste di mobilità compilate dai Centri per l’impiego; ha un’anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi; può far valere almeno 6 mesi di effettivo lavoro, comprese ferie, festività, infortuni.