Il trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del centro-sud, come definite dal d.p.r. 218/1978. Per tali lavoratori, il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi.
Per questi lavoratori la durata complessiva del trattamento, comprensiva dei periodi autorizzati, non può in ogni caso eccedere il periodo massimo di tre anni e quattro mesi.
La durata massima consentita è calcolata considerando anche tutti i periodi di mobilità già concessi nell'annualità di riferimento per effetto di accordi stipulati in data anteriore all'entrata in vigore del decreto.