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Qual è la durata massima dell'indennità di mobilità?

Yago Santoro
Yago Santoro
2025-08-03 01:33:04
Numero di risposte : 27
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Il trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del centro-sud, come definite dal d.p.r. 218/1978. Per tali lavoratori, il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi. Per questi lavoratori la durata complessiva del trattamento, comprensiva dei periodi autorizzati, non può in ogni caso eccedere il periodo massimo di tre anni e quattro mesi. La durata massima consentita è calcolata considerando anche tutti i periodi di mobilità già concessi nell'annualità di riferimento per effetto di accordi stipulati in data anteriore all'entrata in vigore del decreto.
Irene Sartori
Irene Sartori
2025-07-25 09:47:43
Numero di risposte : 20
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Nel periodo di passaggio dal vecchio al nuovo sistema di prestazioni a sostegno del reddito, viene introdotto un regime transitorio che prevede la graduale riduzione della durata dell'indennità di mobilità. Alla luce della Legge 92/2012, i lavoratori licenziati dal 31 dicembre 2016 in poi non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria e beneficeranno, a norma del Decreto legislativo n. 22/2015, esclusivamente dell'indennità NASpI in presenza dei presupposti richiesti dalla legge. Per approfondire visita le pagine dell'INPS.
Naomi Bellini
Naomi Bellini
2025-07-25 06:54:50
Numero di risposte : 22
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L’indennità di mobilità viene riconosciuta per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a 24 per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a 36 per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. La durata del trattamento, varia in funzione dell’età del lavoratore, nonché dell’area geografica in cui è ubicata l’unità produttiva che ha operato i licenziamenti collettivi.