Il dipendente deve comunicare il prolungarsi dello stato morboso oltre la data di fine prognosi indicata nel certificato medico.
In particolare, il certificato di prosecuzione dev’essere richiesto entro il primo giorno successivo quello di scadenza della prognosi precedente.
Se, ad esempio, il primo certificato indicava come fine prognosi il 14 febbraio 2020, è necessario chiedere il documento di proroga dell’assenza entro il 15 febbraio.
Gli stessi obblighi previsti in caso di inizio della malattia e di impossibilità all’invio del certificato telematico, valgono anche nei casi di prosecuzione, ricaduta e rettifica.
Questo significa che se il medico curante o la struttura sanitaria presso cui è ricoverato il dipendente, non è in grado di inviare all’INPS il certificato di malattia, l’interessato deve consegnare:
Entro due giorni dal rilascio l’attestato di malattia al datore di lavoro;
Entro due giorni dal rilascio, il certificato di diagnosi all’INPS.
Il dipendente dovrà comunque chiedere al medico e comunicare al datore di lavoro il codice identificativo dell’attestato di malattia.
L’identificativo permetterà all’azienda una ricerca pressoché in tempo reale del documento sul sito INPS, anziché attendere la ricezione via PEC o l’aggiornamento dei certificati presentati da tutti i dipendenti dell’azienda sul portale dell’Istituto.