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Quali sono i gravi motivi per disdire un contratto di affitto commerciale?

Nico Russo
Nico Russo
2025-07-25 22:52:31
Numero di risposte : 17
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Nella dinamica del mondo degli affari, ci sono varie ragioni per cui un’azienda potrebbe voler recedere da un contratto di locazione commerciale. Tali motivazioni possono includere crisi economiche, cambiamenti nel mercato o scelte strategiche aziendali. Un motivo comune è il recesso conduttore locazione commerciale dovuto all’insostenibilità economica, dove l’attività non riesce a coprire i costi associati all’affitto. Secondo l’art 27 comma 7 legge 392 78 gravi motivi, il conduttore può recedere in qualsiasi momento, purché siano presenti gravi motivi sopraggiunti dopo la stipula del contratto, estranei alla volontà del conduttore. La comunicazione dei motivi di recesso è necessaria per consentire una valutazione trasparente della situazione dal punto di vista del locatore, che potrebbe decidere di impugnare il recesso se ritiene i motivi insufficienti. In assenza di motivazioni valide, il proprietario dell’immobile ha il diritto di richiedere il pagamento completo dei canoni di locazione fino alla scadenza del contratto. Affinché il recesso anticipato contratto locazione commerciale sia riconosciuto legalmente valido, è imperativo che i “gravi motivi” siano sostenuti da documentazione appropriata. In assenza di una corretta documentazione, il conduttore rischia di essere chiamato a rispondere di eventuali danni economici causati dalla rescissione del contratto.
Evangelista Greco
Evangelista Greco
2025-07-25 22:50:10
Numero di risposte : 8
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I gravi motivi sono correlati all’insorgere di fatti estranei alla condotta del conduttore idonei a rendere eccessivamente gravosa la prosecuzione del contratto di locazione. I gravi motivi che giustificherebbero il ricorso a questa modalità di recesso, a parere della giurisprudenza e della dottrina, devono essere individuati in eventi esterni, inattesi e improvvisi, non collegati alla volontà o alla condotta del conduttore. In buona sostanza, il recesso per gravi motivi è giustificato quando emergono fatti estranei idonei a rendere eccessivamente gravosa, se non anche antieconomica, la prosecuzione del contratto di locazione. Detti “motivi” devono connotarsi come “gravosi” in senso oggettivo non potendo, il conduttore, limitarsi ad esporre una sua personale interpretazione del fatto che, a suo dire, giustificherebbe il recesso anticipato. Per questa ragione occorrerebbe considerare la possibilità di rivolgersi ad un consulente esperto per una valutazione specifica della singola vicenda e per eventualmente redigere, con lo stesso, una descrizione dettagliata delle ragioni oggettive che impediscono la normale prosecuzione del rapporto di locazione.
Kristel Gatti
Kristel Gatti
2025-07-25 22:27:02
Numero di risposte : 13
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Costituisce grave motivo quell’evento che, sopravvenuto dopo la stipula del contratto, estraneo alla volontà del conduttore, capace di rendere troppo gravosa per quest’ultimo la prosecuzione del contratto. L’evento dovrebbe possedere le caratteristiche dell’imprevedibilità e dell’eccessiva onerosità: la gravità dell’onere dovrebbe presentare dei profili di oggettività, non potendosi risolvere nella semplice antieconomicità dell’attività svolta nella sede. La gravosità della prosecuzione, che deve avere una connotazione oggettiva, non può risolversi nell'unilaterale valutazione effettuata dal conduttore in ordine alla convenienza o meno di continuare il rapporto locativo, quanto piuttosto deve consistere in un sopravvenuto squilibrio tra le prestazioni originarie, tale da incidere significativamente sull'andamento dell'azienda globalmente considerata. Il caso più tradizionale, quello dell’interruzione dell’esercizio di tutta l’attività d’impresa, costituirà più facilmente un grave motivo che giustifica il recesso anticipato.
Alighiero Russo
Alighiero Russo
2025-07-25 20:19:39
Numero di risposte : 8
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La possibilità di recesso anticipato dal contratto di locazione da parte del conduttore può avvenire esclusivamente nel caso in cui ricorrano gravi motivi, dandone comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi. Nella comunicazione di recesso anticipato il conduttore è chiamato a specificare i gravi motivi di recesso, salvo che non sia in vigore la clausola di recesso libero. In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione è necessario che i gravi motivi dello stesso siano enunciati indifferibilmente nella medesima comunicazione di recesso, pur senza una dettagliata spiegazione delle ragioni che li abbiano determinati. Il locatore, invece, può disdire un contratto di affitto commerciale per gli stessi motivi che rendono valida la disdetta dei contratti ad uso abitativo, corrispondendo al conduttore un’indennità per la perdita dell’avviamento pari a 18 mensilità. Deve, se afferenti al caso, indicare i gravi motivi di recesso. La descrizione degli eventuali gravi motivi.