La servitù di passaggio si dimostra attraverso un accordo tra le parti, che può essere formalizzato con un atto scritto e riportato nei registri immobiliari.
La servitù coattiva può essere ottenuta ricorrendo a un giudice, che concede il passaggio se sono presenti determinate condizioni, come l'interclusione del fondo o l'insufficienza di un accesso esistente.
L'usucapione della servitù di passaggio si verifica se il passaggio viene utilizzato in modo continuativo, pacifico e pubblico per un periodo non inferiore a vent'anni.
Il passaggio deve essere apparente, con opere visibili e permanenti che dimostrino il passaggio del fondo dominante.
La servitù di passaggio può essere dimostrata attraverso prove documentali e testimoniali, che dimostrino la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
Il proprietario del fondo dominante ha il dovere di arrecare il minor danno possibile al fondo servente e di non ostacolare l'esercizio della servitù di passaggio.