Il locatore può disdettare l’affitto in anticipo solo in occasione della prima scadenza del contratto – come nei contratti di locazione 4+4 a canone libero o in quelli 3+2 a canone concordato – evitando cioè il tacito rinnovo. Alla prima scadenza, il locatore potrà quindi dare disdetta del contratto di affitto, ma solamente se sussiste uno dei seguenti casi: la necessità da parte del locatore – oppure di altri membri della sua famiglia come il coniuge, i genitori, i figli o i parenti entro il secondo grado in linea retta – di abitare l’immobile oppure di adibirlo ad attività commerciale, artigianale o professionale.
La disponibilità del conduttore di un altro immobile situato nello stesso Comune dove poter andare ad abitare, indipendentemente dal fatto che sia a titolo di proprietà, di diritto di abitazione o di usufrutto.
Il mancato utilizzo dell’immobile da parte del conduttore.
La necessità di effettuare lavori di ricostruzione, demolizione e trasformazione dell’edificio in cui l’immobile locato si trova, qualora l’edificio risulti gravemente danneggiato e occorra ricostruirlo o assicurarne la stabilità, oppure lo stabile debba essere ristrutturato o demolito per realizzare nuove costruzioni, oppure, nel caso in cui l’appartamento locato si trovi all’ultimo piano, l’edificio debba subire sopraelevazioni che necessitino lo sgombero.
La vendita dell’appartamento se il locatore non è proprietario di altri immobili a uso abitativo oltre a quello adibito a propria abitazione, e in questo caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione.
Il locatore deve comunicare all’inquilino la disdetta e quindi il proprio diniego alla rinnovazione del contratto tramite una lettera inoltrata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, Pec o fax, almeno 6 mesi prima della scadenza contrattuale, ossia dopo i primi 4 o 3 anni a seconda del tipo di contratto di locazione in essere.