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Come si può dimostrare l'esistenza di una servitù di passaggio?

Graziella Giordano
Graziella Giordano
2025-09-21 23:25:31
Numero di risposte : 24
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La strada più semplice per ottenere la servitù di passaggio è un accordo con il vicino, che deve essere formalizzato per iscritto attraverso un rogito notarile o una scrittura privata autenticata. Per riuscire a rivendicare la servitù di passaggio esiste una terza strada: l’usucapione. Si viene a verificare nel momento in cui in modo continuativo, pacifico e pubblico viene utilizzata la strada del vicino per un periodo non inferiore ad almeno vent’anni: in questo caso scatta l’usucapione della servitù di passaggio. È importante sottolineare, però, che il passaggio deve essere apparente: devono esistere delle opere visibili e permanenti, che possano dimostrare evidentemente al titolare del fondo servente il passaggio di quello del fondo dominante. Nel caso in cui non fosse possibile percorrere questa strada è necessario rivolgersi ad un giudice. È necessario, a questo punto, dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge: dovranno essere prodotte delle prove documentali e testimoniali, attraverso le quali dimostrare che realmente esiste una servitù. O, comunque che ci siano i presupposti per la sua costituzione.
Iacopo Santoro
Iacopo Santoro
2025-09-21 22:26:27
Numero di risposte : 22
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La servitù di passaggio verso la pubblica via può essere desunta e provata anche attraverso la sola dichiarazione scritta del proprietario del fondo servente. Per la costituzione della servitù non servono formule sacramentali o espressioni particolari: è sufficiente una dichiarazione chiara e inequivocabile, con l’identificazione dei fondi e l’indicazione dell’onere imposto su un fondo a vantaggio dell’altro. Il trasferimento della servitù in altro luogo, su richiesta del proprietario del fondo servente, è possibile solo a due condizioni cumulative: (1) passaggio divenuto più gravoso per il fondo servente, oppure passaggio che impedisce di eseguire lavori, riparazioni o miglioramenti; e (2) offerta di un nuovo passaggio di uguale comodità. Il requisito dell’uguale comodità può essere valutato dal giudice anche attraverso una consulenza tecnica d’ufficio. Il nuovo passaggio non è egualmente comodo – e dunque la servitù non può essere trasferita – se ad esempio il percorso da compiere risulta molto più lungo dell’originario.