Il vincolo di destinazione è lo strumento giuridico che consente ad un soggetto di destinare uno o più beni, così come i loro frutti, al soddisfacimento di interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322, comma 2, cod. civ. ed in favore di uno o più beneficiari determinati. Attraverso tale istituto il disponente imprime sui beni, per una durata non superiore a 90 anni o per la durata della vita della persona beneficiata, un vincolo funzionale al soddisfacimento di determinati interessi.
I beneficiari potranno essere anche più di uno e anche in ordine successivo, salvo il limite massimo dei 90 anni. Il vincolo di destinazione dovrà risultare da atto pubblico ed essere trascritto nei pubblici registri ove sono iscritti i beni oggetto dell’atto di destinazione, ai fini dell’opponibilità a terzi.
Il vincolo medesimo potrà avere ad oggetto, secondo il tenore letterale della norma, esclusivamente beni immobili o beni mobili registrati. L’effetto tipico del vincolo di destinazione è di tipo segregativo, consistente nel separare i beni destinati rispetto agli altri beni appartenenti al medesimo soggetto.
I beni vincolati e i relativi frutti si esporranno ad aggressione esecutiva solo per l’attuazione coattiva di ragioni di credito sorte in funzione dello scopo di destinazione programmato.
Il disponente potrà decidere se amministrare egli stesso i beni oggetto del vincolo, realizzando così un vincolo senza trasferimento di beni, oppure trasferire i beni ad un altro soggetto gestore.
In termini generali, giunto il termine finale previsto nell’atto di destinazione, i beni e i diritti torneranno nella disponibilità del disponente ovvero, se premorto, dei suoi eredi.
Oltre che per raggiungimento del termine finale, previsto nell’atto di destinazione o dalla legge, la cessazione del vincolo potrà aversi, ad esempio, per esercizio del diritto di revoca da parte del disponente, qualora sia stata espressamente prevista, ovvero per mutuo consenso delle parti.