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Come funziona il vincolo di destinazione?

Maddalena Lombardi
Maddalena Lombardi
2025-07-26 02:36:08
Numero di risposte : 15
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Il vincolo di destinazione è lo strumento giuridico che consente ad un soggetto di destinare uno o più beni, così come i loro frutti, al soddisfacimento di interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322, comma 2, cod. civ. ed in favore di uno o più beneficiari determinati. Attraverso tale istituto il disponente imprime sui beni, per una durata non superiore a 90 anni o per la durata della vita della persona beneficiata, un vincolo funzionale al soddisfacimento di determinati interessi. I beneficiari potranno essere anche più di uno e anche in ordine successivo, salvo il limite massimo dei 90 anni. Il vincolo di destinazione dovrà risultare da atto pubblico ed essere trascritto nei pubblici registri ove sono iscritti i beni oggetto dell’atto di destinazione, ai fini dell’opponibilità a terzi. Il vincolo medesimo potrà avere ad oggetto, secondo il tenore letterale della norma, esclusivamente beni immobili o beni mobili registrati. L’effetto tipico del vincolo di destinazione è di tipo segregativo, consistente nel separare i beni destinati rispetto agli altri beni appartenenti al medesimo soggetto. I beni vincolati e i relativi frutti si esporranno ad aggressione esecutiva solo per l’attuazione coattiva di ragioni di credito sorte in funzione dello scopo di destinazione programmato. Il disponente potrà decidere se amministrare egli stesso i beni oggetto del vincolo, realizzando così un vincolo senza trasferimento di beni, oppure trasferire i beni ad un altro soggetto gestore. In termini generali, giunto il termine finale previsto nell’atto di destinazione, i beni e i diritti torneranno nella disponibilità del disponente ovvero, se premorto, dei suoi eredi. Oltre che per raggiungimento del termine finale, previsto nell’atto di destinazione o dalla legge, la cessazione del vincolo potrà aversi, ad esempio, per esercizio del diritto di revoca da parte del disponente, qualora sia stata espressamente prevista, ovvero per mutuo consenso delle parti.
Bruna Parisi
Bruna Parisi
2025-07-26 01:37:32
Numero di risposte : 15
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Il vincolo di destinazione è contemplato nell'articolo 2645 ter del Codice Civile e consente di vincolare uno o più beni mobili o immobili a un interesse considerato meritevole, come ad esempio per persone con disabilità o enti pubblici. Di conseguenza, i beni vincolati a un interesse meritevole non possono essere oggetto di azioni legali da parte dei creditori del proprietario. La stipula del vincolo di destinazione deve avvenire per atto pubblico e ha una durata massima di 90 anni o fino alla fine della vita della persona fisica beneficiaria. L'effetto principale del vincolo è quello di separare i beni vincolati dal resto del patrimonio, offrendo così una protezione contro le azioni dei creditori. È importante notare che il vincolo deve avere come scopo interessi meritevoli, come il benessere di persone con disabilità o finalità altruistiche verso enti pubblici o persone fisiche. Non è sufficiente che lo scopo sia legittimo nel nostro sistema legale, ma deve anche perseguire un fine altruistico significativo. Tuttavia, creare un vincolo di destinazione esclusivamente per evitare che i creditori possano accedervi espone il vincolo stesso a potenziali contestazioni da parte dei creditori, che potrebbero intentare azioni legali per invalidare il vincolo stesso.
Rosolino Battaglia
Rosolino Battaglia
2025-07-25 23:05:38
Numero di risposte : 14
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Il vincolo di destinazione di cui all’art. 2645 ter c.c., istituto di recente introduzione, è un negozio giuridico con effetto segregativo. L’art. 2740 c.c., infatti, ammette forme di segregazione patrimoniale solo nei casi espressamente previsti dalla legge, che devono mirare alla realizzazione di un interesse preferibile rispetto a quello dei creditori. In presenza di un interesse meritevole di tutela ai sensi dell’art. 2645 ter c.c. si può, quindi, realizzare detto effetto segregativo. Più precisamente, gli effetti di questo istituto consistono in una separazione unilaterale tra i beni vincolati e i restanti beni del disponente. Ciò significa che i beni vincolati e i loro frutti possono costituire oggetto di esecuzione solo per i debiti contratti per la realizzazione del vincolo. Tuttavia, a determinate condizioni i creditori dei debiti contratti per la realizzazione della destinazione possono aggredire tutti i beni del disponente, seppur si ritenga che essi debbano comunque soddisfarsi preventivamente sui beni vincolati e solo in via sussidiaria sul patrimonio residuo. L’oggetto del vincolo di destinazione può consistere esclusivamente in beni immobili e mobili registrati. Il vincolo, che può esser disposto solo dal titolare del diritto reale sui beni che devono costituire l’oggetto dello stesso, può anche avere un effetto traslativo a favore del beneficiario, realizzando, in tal modo, una liberalità indiretta a favore di quest’ultimo. In ogni caso, la complessità dell’istituto, la necessità di un’attenta valutazione della meritevolezza dell’interesse perseguito, la compatibilità del vincolo con la situazione debitoria del disponente, l’individuazione dei beneficiari, la necessità di procedere alla trascrizione dello stesso e, più in generale, la conformazione dello stesso secondo i parametri di liceità e di legalità impongono all’interessato di rivolgersi ad un professionista qualificato ed esperto in diritto patrimoniale.