Nel procedimento di convalida per finita locazione il giudice non può disporre la condanna alle spese a carico del conduttore-intimato e a favore del locatore, non trovando applicazione in tal caso il principio della soccombenza o quello di causalità, considerando che il provvedimento di convalida non è pronunciato in dipendenza di un fatto del convenuto ma di un interesse esclusivo dell´attore-intimante alla costituzione in via preventiva di un titolo esecutivo, da far valere successivamente alla scadenza del contratto. Il caso della licenza, a differenza dell’ipotesi di sfratto, è quello in cui il proprietario si rivolge al Giudice per far dichiarare risolto il contratto di locazione per una data futura, come nel caso, frequentissimo, in cui il proprietario conduca il conduttore davanti al Giudice alcuni mesi prima della scadenza del contratto per far accertare, appunto, che il contratto è prossimo alla scadenza e procurarsi in anticipo il titolo per ottenere lo sgombero coattivo dei locali affittati. Con sentenza n. 3969 del 20.02.2007 la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in base al principio di causalità, ha negato il diritto del locatore al rimborso delle spese processuali anticipate per chiedere la convalida della licenza per finita locazione.