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Che differenza c'è tra l'assegno di mantenimento e l'assegno divorzile?

Claudia Gatti
Claudia Gatti
2025-11-03 12:27:51
Numero di risposte : 25
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L’assegno di mantenimento consegue alla pronuncia di separazione personale tra i coniugi e consiste in una somma versata periodicamente a favore del coniuge che non disponga i mezzi per assicurarsi il medesimo tenore di vita vissuto in costanza di matrimonio. L’assegno divorzile consegue alla pronuncia di divorzio e costituisce una somma, stabilita dal giudice con la sentenza divorzile, che un coniuge deve corrispondere all’altro in ragione dell’impossibilità di quest’ultimo di provvedere economicamente a sé stesso. Il quantum stabilito dal Giudice tiene in considerazione diversi fattori, come la durata del matrimonio, le ragioni del divorzio, il reddito dei coniugi, le loro condizioni patrimoniali e soggettive, il contributo dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune. Non viene in considerazione il tenore di vita mantenuto dal coniuge percettore di assegno in costanza di matrimonio. Lo scopo dell’assegno divorzile, dunque, è quello di permettere al coniuge richiedente l’autosufficienza economica. Secondo una recente pronuncia del Giudice di legittimità l’assegno divorzile deve assicurare all’ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità assistenziale, perequativa e compensativa, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza, mediante complessiva valutazione dell’intera storia coniugale e della prognosi futura.
Armando Villa
Armando Villa
2025-11-03 10:59:00
Numero di risposte : 26
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L’assegno di divorzio, o assegno divorzile, è un contributo economico che uno dei coniugi può essere obbligato a versare all’altro dopo il divorzio, con l’obiettivo di garantire un sostegno al coniuge economicamente più debole e, in alcuni casi, riequilibrare le disparità economiche derivanti dalla fine del matrimonio. Non si tratta di un diritto automatico: spetta solo in presenza di determinate condizioni e viene stabilito dal giudice caso per caso, tenendo conto di vari fattori, come il contributo dato alla vita familiare, la durata del matrimonio, la capacità lavorativa e il patrimonio personale. Le differenze principali sono: Caratteristica Assegno di Mantenimento Assegno Divorzile Quando si applica Durante la separazione Dopo il divorzio Finalità Equilibrio economico temporaneo Compensazione e sostegno Cessa se l’ex si risposa? ❌ No ✅ Sì Cessa se c’è nuova convivenza? ❌ No ✅ Sì L’assegno ha due funzioni principali: Funzione assistenziale: garantire un minimo di sostegno economico al coniuge privo di mezzi adeguati; Funzione compensativa: riconoscere il contributo dato alla famiglia, come la rinuncia alla carriera per la cura dei figli o della casa. Il giudice valuta la non autosufficienza economica e il contributo fornito alla famiglia. Il coniuge richiedente deve dimostrare: ✅ di non avere redditi o patrimonio adeguati; ✅ di aver contribuito in modo significativo alla vita familiare; ✅ di trovarsi in una condizione economica più debole non per propria colpa. ❌ Non ha diritto chi è economicamente indipendente, ha una formazione che gli consente di lavorare, oppure ha una nuova convivenza stabile o un nuovo matrimonio. Il diritto a ricevere l’assegno cessa se il beneficiario: si risposa intraprende una convivenza stabile con un altro partner Questi eventi indicano una nuova forma di sostegno economico e di vita comune, e fanno venir meno il presupposto per l’assegno.
Ugo Gatti
Ugo Gatti
2025-11-03 09:26:13
Numero di risposte : 30
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Assegno di Mantenimento: Viene concesso in fase di separazione e serve a garantire il mantenimento del coniuge economicamente più debole. Assegno Divorzile: Viene richiesto al termine di un divorzio e ha una finalità compensativa. Assegno di Mantenimento: L’importo può essere modificato nel tempo in base a mutamenti significativi delle condizioni economiche del coniuge che paga o riceve il mantenimento. Assegno Divorzile: Una volta stabilito dal giudice, l’assegno divorzile può essere difficilmente modificato, se non in presenza di cambiamenti rilevanti, come la nascita di nuovi figli o un miglioramento delle condizioni economiche del beneficiario. La convivenza o un nuovo matrimonio del coniuge beneficiario può comportare una riduzione o cessazione dell’assegno, a meno che non sussistano condizioni particolari, come l’incapacità economica di sostentarsi autonomamente.