Ed infatti – come osserva la Suprema Corte – c’è una profonda differenza tra il dovere di assistenza materiale tra coniugi nell’ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla solidarietà post coniugale nel giudizio di divorzio.
Durante la separazione rimane il vincolo coniugale, e con questo il dovere di reciproca assistenza, con l’effetto che il coniuge economicamente più debole ha diritto a vedersi garantito il tenore di vita goduto anteriormente.
Pertanto nella separazione sul coniuge più abbiente permane il dovere di assicurare all’altro lo stesso tenore di vita tenuto in precedenza.
Al contrario, il divorzio recide, in modo definitivo, i rapporti tra i coniugi, compresi quelli di carattere economico e patrimoniale.
Cambia il parametro da cui dipende l’assegno divorzile: non sarà più rappresentato dal tenore di vita matrimoniale, bensì, in conformità alla sua natura assistenziale, si baserà sulla valutazione dell’indipendenza o dell’autosufficienza economica dell’ex coniuge che ne richieda la corresponsione.
Sostiene infatti la Corte che “una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso, il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sul piano sia dello status personale dei coniugi, sia dei loro rapporti economico-patrimoniali”; pertanto viene a cadere quel reciproco dovere di assistenza morale e materiale sancito dall’art. 143 secondo comma c.c. e quindi il diritto all’assegno divorzile, previsto dalla normativa vigente, è condizionato all’accertamento giudiziale della mancanza di mezzi adeguati dell’ex coniuge richiedente o, comunque, dell’impossibilità dello stesso di procurarseli per ragioni oggettive.
Secondo la Suprema Corte infatti il parametro del tenore di vita si scontra con la natura stessa dell’istituto del divorzio e con i suoi relativi effetti giuridici: con la sentenza che sancisce il divorzio il rapporto matrimoniale si estingue in toto, sia sul piano personale che su quello economico-patrimoniale; pertanto il parametro del tenore di vita matrimoniale finirebbe con il sancire una “indebita ultrattività” del vincolo matrimoniale, producendo il risultato aberrante di procrastinare sine die il momento della recisione degli effetti economico-patrimoniali del vincolo coniugale.