Il contratto di affitto prevede una durata minima che è stabilita dalla legge e le parti non possono modificare questo aspetto. Alla prima scadenza, il locatore potrà quindi dare disdetta del contratto di affitto, ma solamente se sussiste uno dei seguenti casi: la necessità da parte del locatore – oppure di altri membri della sua famiglia come il coniuge, i genitori, i figli o i parenti entro il secondo grado in linea retta – di abitare l’immobile oppure di adibirlo ad attività commerciale, artigianale o professionale. Il locatore deve comunicare all’inquilino la disdetta e quindi il proprio diniego alla rinnovazione del contratto tramite una lettera inoltrata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, Pec o fax, almeno 6 mesi prima della scadenza contrattuale. Tale lettera deve spiegare esplicitamente, a pena di nullità, quale delle motivazioni sussiste, in modo tale da dare la possibilità al conduttore di verificare, e deve indicare la data entro la quale il conduttore deve lasciare l’immobile. Il locatore, dopo aver ottenuto la disponibilità dell’immobile, ha 12 mesi di tempo dalla consegna dello stesso per realizzare l’intenzione per cui ne ha richiesto la restituzione. Qualora il locatore non rispetti l’intento che ha posto alla base della disdetta dell’affitto, l’inquilino può fargli causa in tribunale e chiedere il ripristino del contratto di locazione oppure il risarcimento del danno.