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Quando va perento un ricorso amministrativo?

Alfredo Russo
Alfredo Russo
2025-08-15 06:30:27
Numero di risposte : 31
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Il ricorso si considera perento se nel corso di un anno non sia compiuto alcun atto di procedura. Il termine non decorre dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 71, comma 1, e finché non si sia provveduto su di essa, salvo quanto previsto dall'articolo 82. Il fondamento della perenzione non risiede in una sorta di presunzione della volontà delle parti di abbandonare il giudizio, ma nell'esigenza che le controversie su rapporti giuridici di diritto pubblico non siano tenute pendenti per troppo tempo, quando tale pendenza dipende dalla volontà (inerzia) delle parti. Il processo amministrativo è connotato dal principio dispositivo ed è, quindi, necessario l'impulso di parte perché il processo vada avanti, costituito dalla istanza di parte di fissazione dell'udienza. Il termine di perenzione dei giudizi è ridotto ad 1 anno. Viene codificato che il termine di perenzione non decorre se è stata presentata istanza di fissazione di udienza e finché non si è provveduto su di essa. Il principio dispositivo che regola il processo amministrativo richiede l'impulso di parte affinché il giudizio prosegua e in assenza di tale impulso l'inerzia delle parti non è senza effetto in quanto l'ordinamento non tollera che le controversie su rapporti di diritto pubblico restino pendenti sine die. La perenzione costituisce dunque un istituto di diritto processuale che c...
Thea Giordano
Thea Giordano
2025-08-06 09:41:08
Numero di risposte : 21
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Il ricorso amministrativo si considera perento quando, decorso il termine quinquennale previsto dall'art. 82 c.p.a., la parte non presenta tempestiva istanza di fissazione udienza a seguito dell'avviso di perenzione notificato dalla segreteria del tribunale. Nel caso di ricorso proposto da più parti, la presentazione dell'istanza di fissazione udienza da parte solo di alcuni ricorrenti determina la perenzione del ricorso limitatamente alle parti che non hanno manifestato interesse alla prosecuzione del giudizio. Qualora successivamente anche i ricorrenti che avevano presentato istanza di fissazione udienza manifestino il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile nei loro confronti per carenza di interesse, mentre resta ferma la declaratoria di perenzione per le altre parti originarie. La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, manifestata espressamente dalla parte in vista dell'udienza di discussione, determina l'improcedibilità del ricorso, in quanto viene meno l'interesse concreto ed attuale al conseguimento dell'utilità derivante dall'eventuale accoglimento del gravame.
Demis Amato
Demis Amato
2025-07-29 09:59:50
Numero di risposte : 14
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La mancata presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza entro l'anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo determina la perenzione del ricorso. Dopo l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo non sussiste più alcun dubbio sulla circostanza che gli "atti di procedura" diversi dall'istanza di fissazione di udienza, non sono idonei al fine di evitare l'estinzione del giudizio per perenzione. In presenza di un obbligo di fissazione dell'udienza di ufficio da parte del giudice, ai sensi del comma 6 dell'indicato articolo, nessuna ulteriore attività può pretendersi dal ricorrente successivamente al deposito del ricorso medesimo. La previsione espressa di una fissazione di ufficio della udienza di merito nelle controversie relative ai provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture esclude, per le parti, l'obbligo della presentazione della domanda di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 81 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA). Nel giudizio amministrativo, qualora a cura della Segreteria debba essere fissata l'udienza e la Segreteria non effettui tale adempimento, il termine di perenzione previsto dall'art. 81, 1, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), non comincia a decorrere, poiché la relativa stasi processuale non è tecnicamente imputabile all'inattività delle parti, le quali non possono che confidare sulla fissazione d'ufficio dell'udienza medesima. La mancata presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza entro l'anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo non determina la perenzione del ricorso in caso di controversie aventi ad oggetto le procedure di gara d'appalto ex art. 119, comma 1, lett. a), c.p.a.
Felicia Conti
Felicia Conti
2025-07-29 07:11:57
Numero di risposte : 26
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I ricorsi si considerano abbandonati se dopo il deposito del ricorso non sia presentata istanza di discussione entro il termine massimo di due anni, e quando nel corso di due anni non sia compiuto alcun atto di procedura. L'estinzione del processo opera di diritto e il giudice può rilevarla di ufficio. Tale causa estintiva opera quando, decorsi dieci anni dalla data di deposito del ricorso e fatto avviso di tale evento a cura della segreteria alle parti costituite, il ricorrente non abbia presentato nuova istanza di fissazione dell'udienza entro sei mesi dalla notifica dell'avviso. Come per le altre cause di estinzione la perenzione decennale viene dichiarata con decreto nelle forme di cui all'art. 26, ult. co., L. 1034/1971.