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Quando va perento un ricorso amministrativo?

Demis Amato
Demis Amato
2025-07-29 09:59:50
Numero di risposte : 8
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La mancata presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza entro l'anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo determina la perenzione del ricorso. Dopo l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo non sussiste più alcun dubbio sulla circostanza che gli "atti di procedura" diversi dall'istanza di fissazione di udienza, non sono idonei al fine di evitare l'estinzione del giudizio per perenzione. In presenza di un obbligo di fissazione dell'udienza di ufficio da parte del giudice, ai sensi del comma 6 dell'indicato articolo, nessuna ulteriore attività può pretendersi dal ricorrente successivamente al deposito del ricorso medesimo. La previsione espressa di una fissazione di ufficio della udienza di merito nelle controversie relative ai provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture esclude, per le parti, l'obbligo della presentazione della domanda di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 81 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA). Nel giudizio amministrativo, qualora a cura della Segreteria debba essere fissata l'udienza e la Segreteria non effettui tale adempimento, il termine di perenzione previsto dall'art. 81, 1, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), non comincia a decorrere, poiché la relativa stasi processuale non è tecnicamente imputabile all'inattività delle parti, le quali non possono che confidare sulla fissazione d'ufficio dell'udienza medesima. La mancata presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza entro l'anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo non determina la perenzione del ricorso in caso di controversie aventi ad oggetto le procedure di gara d'appalto ex art. 119, comma 1, lett. a), c.p.a.
Felicia Conti
Felicia Conti
2025-07-29 07:11:57
Numero di risposte : 18
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I ricorsi si considerano abbandonati se dopo il deposito del ricorso non sia presentata istanza di discussione entro il termine massimo di due anni, e quando nel corso di due anni non sia compiuto alcun atto di procedura. L'estinzione del processo opera di diritto e il giudice può rilevarla di ufficio. Tale causa estintiva opera quando, decorsi dieci anni dalla data di deposito del ricorso e fatto avviso di tale evento a cura della segreteria alle parti costituite, il ricorrente non abbia presentato nuova istanza di fissazione dell'udienza entro sei mesi dalla notifica dell'avviso. Come per le altre cause di estinzione la perenzione decennale viene dichiarata con decreto nelle forme di cui all'art. 26, ult. co., L. 1034/1971.