È il contratto con il quale l'assicuratore, dietro pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
E' un contratto consensuale, aleatorio, oneroso, a prestazioni corrispettive, di durata, ad esecuzione continuata, per il quale è richiesta la forma scritta ad probationem.
L'ordinamento distingue l'assicurazione contro i danni dall'assicurazione sulla vita, prevedendo nel contempo un nucleo di norme (artt. 1883 ss. c.c.) che dettano una disciplina generale comune a tutti i tipi di assicurazione.
L'assicurazione contro i danni ha funzione indennitaria: difatti, l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore all'assicurato non può superare l'entità del danno sofferto dall'assicurato (art. 1905 del c.c.).
L'assicurazione sulla vita assolve una funzione diversa: ha carattere di previdenza e di risparmio e non indennitaria.
La somma di denaro o la rendita corrisposta all'assicurato, ai suoi eredi o ad altro soggetto (chiamato beneficiario), viene stabilita dall'assicurato tenendo conto dei bisogni futuri.