Quando il contratto di assicurazione è nullo?

Benedetta Amato
2025-08-26 13:04:47
Numero di risposte
: 25
Il contratto di assicurazione è nullo se il rischio per cui è stato fatto non è mai esistito o smette di esistere.
Il contratto è considerato nullo se l'assicurato ha volutamente nascosto delle informazioni o comunicato informazioni erronee all'assicuratore, o se l'ha fatto con grave colpa.
Ad esempio, se l'assicurato stipula un'assicurazione sulla vita ma non comunica o comunica solo in parte i suoi problemi di salute, il contratto è considerato nullo.

Giacinto Ferraro
2025-08-26 11:35:44
Numero di risposte
: 23
Il contratto di assicurazione è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto stesso.
Ai sensi dell'art 1895 c.c. si può configurare l'inesistenza del rischio, allorché prima della conclusione del contratto non si sia presentato quanto meno come possibile il futuro danno o evento attinente alla vita umana, ovvero non sia stato incerto almeno il momento in cui esso si sarebbe verificato.
La nullità del contratto di assicurazione per inesistenza del rischio, ai sensi dell'art. 1895 c.c., si verifica quando tale inesistenza sia in atto al momento della stipulazione.
Le infermità preesistenti all'instaurazione del rapporto assicurativo non possono essere prese in considerazione al fine di stabilire la sussistenza delle condizioni richieste per la pensione di invalidità solo quando esse siano state già sufficienti, prima che tale rapporto abbia avuto inizio, a ridurre la capacità di guadagno dell'assicurato al di sotto dei limiti legali richiesti.

Odone Giordano
2025-08-26 10:17:33
Numero di risposte
: 16
È affetta da nullità per difetto di interesse, ex art. 1904 c.c., l'assicurazione contro i rischi del trasporto, stipulata dall'acquirente di merce spedita via mare a rischio e pericolo del venditore, essendo stato subordinato l'effetto traslativo alla ricezione del pagamento del prezzo, a nulla rilevando che, dopo l'arrivo a destinazione e l'accertamento dell'avaria di parte del carico, l'acquirente ne abbia egualmente pagato il prezzo.
In tema di assicurazione contro i danni, qualora oggetto dell'assicurazione sia un bene dato in comodato, l'interesse richiesto in capo all'assicurato, ai sensi dell'art. 1904 c.c., ai fini della validità del contratto, può sussistere solo se il rischio della perdita della cosa sia stata parzialmente posto a carico del comodatario, atteso che tale rischio, cui sono esposti i beni dati in comodato, non grava normalmente sul comodatario.
In tema di assicurazione contro i danni, il rischio delle cose conferite in godimento ai sensi dell'art. 2254 c.c. resta a carico del socio conferente; pertanto, solo quest'ultimo ha interesse alla copertura assicurativa per i danni alla cosa, ai sensi dell'art. 1904 c.c..
L'interesse richiesto dall'art. 1904 c.c., ai fini della validità del contratto di assicurazione contro i danni (nella specie: trasporto di capi d'abbigliamento), è ravvisabile non solo in relazione al diritto di proprietà o ad altro diritto reale sulla cosa assicurata, ma anche in relazione a qualsiasi rapporto economico-giuridico per il quale il titolare sopporti il danno patrimoniale per effetto di un evento dannoso.
L'interesse richiesto dall'art. 1904 c.c., ai fini della validità del contratto di assicurazione contro i danni, è ravvisabile non solo con riguardo al diritto di proprietà o ad altro diritto reale sulla cosa assicurata, ma anche in relazione a qualsiasi rapporto economico-giuridico per il quale il titolare sopporti il danno patrimoniale per effetto di un evento dannoso.
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