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Qual è la differenza tra un contratto di fornitura e un contratto di compravendita?

Evita Pagano
Evita Pagano
2025-09-28 06:56:03
Numero di risposte : 38
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La fornitura, disciplinata nell’ambito dello schema legale del contratto di somministrazione di cui all’art. 1159 e ss. del codice civile per le prestazioni di beni, consiste in una forma contrattuale ove una parte si obbliga a eseguire nei confronti di un’altra parte delle prestazioni periodiche o continuative di beni, verso il pagamento di un corrispettivo. Diversamente, il contratto di subappalto di cui all’art. 105 del Codice dei contratti pubblici descrive quella forma contrattuale in cui un terzo affida l’esecuzione di una parte dell’opera, nella sede di cantiere, a proprio rischio e mediante una propria organizzazione di mezzi e personale. La distinzione tra le due forme contrattuali ricade sull’assunzione del rischio finale d’impresa: con il subappalto, il subappaltatore si sostituisce all’affidatario della commessa nei confronti dell’Amministrazione, mentre con la vendita o fornitura la prestazione di base, seppur effettuata da altri, è acquisita nella stessa organizzazione aziendale del cliente acquirente o somministrato. Come ben precisato dal Consiglio di Stato sul punto, “la distinzione tra le figure contrattuali si fonda non solo sulla specificità delle prestazioni, ma anche sulla diversità degli effetti giuridici dei tipi di contratto. Le prestazioni sono infatti dirette a destinatari diversi: nel caso del subappalto, il contratto è stipulato con l’amministrazione, sostituendosi all’affidatario; nell’altro caso, le prestazioni sono rese in favore dell’aggiudicatario che le riceve, inserendole nell’organizzazione di impresa necessaria per adempiere alle obbligazioni contrattuali e le riutilizza inglobandole nella prestazione resa all’amministrazione appaltante. Nel subappalto vi è un’alterità anche sul piano organizzativo, tra appaltatore e subappaltatore, poiché la parte di prestazione contrattuale è affidata dall’appaltatore a un terzo che la realizza direttamente attraverso la propria organizzazione.
Fabiano Rossi
Fabiano Rossi
2025-09-22 07:54:37
Numero di risposte : 26
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Il contratto di fornitura e posa in opera è una particolare figura negoziale nella quale concorrono sia gli elementi dell’appalto che della compravendita. La distinzione tra appalto e vendita si basa su due elementi: da un lato, la volontà dei contraenti e, dall’altro, il rapporto fra il valore della materia e il valore della prestazione d’opera. Pertanto, si è in presenza d’un contratto d’appalto o d’opera se l’oggetto effettivo e prevalente dell’obbligazione assunta dal produttore-venditore è la realizzazione d’un opus unicum. Al contrario, si è in presenza d’un contratto di compravendita, se le attività necessarie a produrre il bene costituiscono solo l’ordinario ciclo produttivo del bene. In ordine alla distinzione del contratto di compravendita rispetto al contratto di appalto, nel contratto di appalto vi è un fare che può essere comprensivo di un dare, mentre nel contratto di compravendita vi è un dare che può comportare anche un fare. Alla fornitura e posa in opera si applica la disciplina del contratto di compravendita qualora l’obbligazione di dare risulti prevalente rispetto all’obbligazione di fare, viceversa si applica la disciplina del contratto di appalto se l’obbligazione di fare risulta prevalente rispetto a quella di dare. La qualificazione giuridica del contratto e dunque la relativa disciplina applicabile, prescinde dal nomen iuris assegnato dai contraenti essendo invece necessario verificare i dati fattuali desumibili dalla documentazione contrattuale, nonché la concreta volontà della parti emergente anche dalle singole clausole dello strumento contrattuale.
Danny Farina
Danny Farina
2025-09-13 13:09:44
Numero di risposte : 25
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Il “contratto di vendita” è un termine generico che indica qualsiasi accordo tra due parti, il venditore e il compratore, in cui il primo si impegna a trasferire la proprietà di un bene o un diritto al secondo, dietro pagamento di un prezzo. La compravendita si riferisce al processo attraverso cui avviene effettivamente il trasferimento del bene o diritto dal venditore all’acquirente, includendo gli aspetti pratici e giuridici della transazione. In sintesi, il “contratto di vendita” è il termine giuridico che indica l’accordo tra venditore e acquirente, mentre “compravendita” è spesso usato per riferirsi all’effettivo processo di trasferimento del bene, con tutti gli adempimenti pratici e burocratici necessari. Il “contratto di vendita” è un contratto consensuale, bilaterale, che può riguardare beni mobili, immobili, diritti reali o anche beni immateriali, e può essere regolato da condizioni particolari. La compravendita, oltre all’accordo tra le parti, implica il concreto trasferimento del bene, e può richiedere atti formali o registrazioni, come il pagamento di tasse e imposte.
Marieva Ruggiero
Marieva Ruggiero
2025-09-09 02:24:25
Numero di risposte : 24
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La legge richiede che l’appaltatore svolga la sua attività con organizzazione di impresa, diversamente si rientra nel contratto d’opera, se non proprio del lavoro subordinato. Di fondamentale rilevanza è la distinzione dell’appalto dalla vendita. Anche nell’appalto l’opera o il servizio compiuto passano in proprietà del committente. Nell’appalto, però, la prestazione tipica attorno alla quale si articolano la disciplina e l’aspettativa del committente è il facere dell’appaltatore, e non la prestazione di dare tipica della vendita. La giurisprudenza prevalente ha elaborato il discrimine sulla finalità che le parti hanno impresso al contratto e non sul raffronto fra il valore del lavoro e quello della materia: classico è l’esempio della vendita di prodotti di serie che resta vendita anche se devono essere ancora fabbricati; se invece il prodotto ordinato esce dalla produzione seriale del fornitore si ha appalto. In sede internazionale, l’art. 3 Conv. Vienna considera vendite i contratti di fornitura dei beni da fabbricare o produrre, a meno che il committente non si impegni a fornire una parte sostanziale dei materiali necessari per la produzione.
Ortensia Marino
Ortensia Marino
2025-08-26 22:41:25
Numero di risposte : 20
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Il contratto di vendita è il contratto che «ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo». Il contratto di fornitura o somministrazione, si riferisce al cosiddetto contratto di somministrazione, «con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose». Il contratto di fornitura ha per oggetto una «prestazione periodica». A differenza della vendita, perciò, la fornitura non si svolge in un unico contesto, ma in modo continuativo. La vendita avviene in un contesto istantaneo – non nel senso che si svolge in breve tempo, ma nel senso che il tempo non vi ha effetti costitutivi. La fornitura, all’inverso, può avvenire a tempo determinato o indeterminato («mezzo chilo di pane ogni giorno per sei mesi» oppure «mezzo chilo di pane ogni giorno sino a recesso»). Un’altra differenza tra vendita e fornitura si ritrova nel significato del termine recesso. Se nella vendita il recesso deve avvenire «prima che il contratto abbia un inizio di esecuzione,» nella fornitura a tempo indeterminato il recesso è possibile anche dopo l’inizio dell’esecuzione. Altra importante differenza tra vendita e fornitura concerne le conseguenze della risoluzione. Nella vendita, ha effetto retroattivo; nella fornitura, l’effetto retroattivo manca. In caso di risoluzione, le presentazioni eseguite sino a quel momento devono essere di principio accettate e pagate.