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Cosa si intende per fornitura in opera?

Alfonso Romano
Alfonso Romano
2025-08-26 23:52:47
Numero di risposte : 18
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Si configura un appalto di fornitura con posa in opera quando l’interesse della stazione appaltante consiste nell’acquisto di una res e le lavorazioni di posa in opera rivestono carattere strumentale, rendendo possibile l’uso del bene. Un appalto di forniture può includere a titolo accessorio lavori di posa in opera e di installazione. Nella “fornitura con posa in opera”, l’elemento “posa in opera”, rispetto alla “fornitura”, concerne specificamente le prestazioni esecutive necessarie a posare in opera un bene prodotto in serie, nel senso di renderlo idoneo ad essere utilizzato secondo la sua destinazione in uso. L'elemento "posa in opera" riguarda le prestazioni esecutive necessarie a posare in opera il bene acquistato, ovvero di renderlo idoneo ad essere utilizzato secondo la sua destinazione in uso. Qualora in un contratto di appalto sia previsto l’acquisto di un bene e, unitamente a questo, l’esecuzione a carico del contraente di lavori di posa in opera e di installazione con carattere accessorio, il contratto va qualificato come “appalto pubblico di fornitura” e non come “contratto misto di appalto”.
Ingrid Donati
Ingrid Donati
2025-08-26 22:50:16
Numero di risposte : 12
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La fornitura in opera è una figura negoziale nella quale concorrono sia gli elementi dell’appalto che della compravendita. Il discrimine tra le due fattispecie è determinato in primis dalla volontà contrattuale delle parti e in secondo luogo dal rapporto tra il valore della materia ed il valore della prestazione d’opera. La distinzione tra appalto e vendita si basa su due elementi: da un lato, la volontà dei contraenti e, dall’altro, il rapporto fra il valore della materia e il valore della prestazione d’opera. Si è in presenza d’un contratto d’appalto o d’opera se l’oggetto effettivo e prevalente dell’obbligazione assunta dal produttore-venditore è la realizzazione d’un opus unicum od anche d’un opus derivato dalla serie, ma oggetto di sostanziali adattamenti o modifiche a richiesta del destinatario. Al contrario, si è in presenza d’un contratto di compravendita, se le attività necessarie a produrre il bene costituiscono solo l’ordinario ciclo produttivo del bene. Sono sempre da considerarsi contratti di vendita – e non di appalto – i contratti concernenti la fornitura ed eventualmente la posa in opera qualora l’assuntore dei lavori sia lo stesso fabbricante o chi fa abituale commercio di prodotti e dei materiali di che trattasi. Alla fornitura e posa in opera si applica la disciplina del contratto di compravendita qualora l’obbligazione di dare risulti prevalente rispetto all’obbligazione di fare, viceversa si applica la disciplina del contratto di appalto se l’obbligazione di fare risulta prevalente rispetto a quella di dare.
Sue ellen Battaglia
Sue ellen Battaglia
2025-08-26 22:35:54
Numero di risposte : 14
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La fornitura con posa in opera implica lo svolgimento di una prestazione accessoria e strumentale rispetto a quella principale di consegna del bene e consistente in un complesso di attività necessarie all’utilizzo ed al funzionamento del bene medesimo, tali da renderlo operativo. Mentre nella fornitura senza posa in opera il bene potrebbe essere immediatamente utilizzato dopo la sua consegna da qualsivoglia utente, anche se privo di particolari competenze o conoscenze tecniche. Ciò che rileva, pertanto, è la fruibilità, o meno, da parte del destinatario dei beni oggetto della fornitura, nel senso che laddove si rendano necessarie attività ulteriori rispetto alla mera consegna del bene, l’appalto si configura come fornitura con posa opera. Laddove si rendano necessarie attività ulteriori rispetto alla mera consegna del bene, l’appalto si configura come fornitura con posa opera.
Diamante Marchetti
Diamante Marchetti
2025-08-26 21:03:33
Numero di risposte : 9
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Si ha appunto un'applicazione concreta quando la fornitura della materia costituisce un semplice mezzo per la produzione dell’opera e il lavoro è lo scopo essenziale del negozio, in modo che le modifiche da apportare al bene consistono non già in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarlo alle specifiche esigenze del committente della prestazione, ma sono tali da dar luogo a un servizio che, sotto il profilo qualitativo, assume valore determinante al fine del risultato da fornire alla controparte. La posa in opera assume una funzione “accessoria” rispetto alla cessione del bene. Il criterio per qualificare, ai fini Iva, un’operazione come cessione di beni con posa in opera piuttosto che come prestazione di servizi risiede nella prevalenza dell’obbligazione di “dare” rispetto al “fare”. Occorre prestare particolare attenzione alla distinzione in esame ai fini della corretta applicazione della norma Iva. È necessario far riferimento alla volontà contrattuale espressa dalle parti per stabilire se è prevalente l’obbligazione di dare (cessione) o quella di fare (appalto). I criteri distintivi tra cessione con posa in opera e prestazione di servizi dipendono dalla causa contrattuale, rintracciabile nel complesso di pattuizioni negoziali e dalla natura delle obbligazioni dedotte dalle parti. L'Agenzia delle Entrate, in diversi documenti di prassi, ha ribadito che la distinzione tra cessione con posa in opera e prestazione di servizi dipende dalla causa contrattuale, rintracciabile nel complesso di pattuizioni negoziali e dalla natura delle obbligazioni dedotte dalle parti.