Il termine fornitura si riferisce al cosiddetto contratto di somministrazione, «con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose» (>Art. 1559 CC IT).
Il contratto di fornitura ha per oggetto una «prestazione periodica.»
A differenza della vendita, perciò, la fornitura non si svolge in un unico contesto, ma in modo continuativo: mezzo chilo di pane ogni giorno, mille litri di gasolio ogni anno, e così via.
In conseguenza, la fornitura può avere solo le caratteristiche della vendita obbligatoria.
Le differenze tra i due contratti non sono solo formali.
La fornitura, all’inverso, può avvenire a tempo determinato o indeterminato («mezzo chilo di pane ogni giorno per sei mesi» oppure «mezzo chilo di pane ogni giorno sino a recesso»).
Il termine fornitura ha soppiantato l’obsoleto somministrazione, sia nel linguaggio comune sia in quello giuridico.
Nel Codice, la tipologia di contratto e la sua denominazione originale restano invariate.
Un’altra differenza tra vendita e fornitura si ritrova nel significato del termine recesso.
Se nella vendita il recesso deve avvenire «prima che il contratto abbia un inizio di esecuzione,» nella fornitura a tempo indeterminato il recesso è possibile anche dopo l’inizio dell’esecuzione – anzi, il contratto di fornitura a tempo indeterminato deve contenere la possibilità di recesso: in caso contrario, darebbe vita a un’obbligazione non determinata.
In caso di risoluzione, le presentazioni eseguite sino a quel momento devono essere di principio accettate e pagate.