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Qual è il significato giuridico di "fornitura"?

Marisa Messina
Marisa Messina
2025-08-26 22:58:37
Numero di risposte : 14
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Il contratto di fornitura e posa è un contratto atipico, più precisamente un contratto misto, non espressamente disciplinato dal codice civile, caratterizzato da controprestazioni di diversa natura. Per determinare quale sia la disciplina applicabile al contratto misto, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “occorre seguire il criterio della prevalenza tra le prestazioni pattuite e assoggettare il negozio alla disciplina unitaria dell’uno o dell’altro contratto in base alla prevalenza degli elementi che concorrono a costituirlo”. La distinzione tra appalto e vendita si basa su due elementi: da un lato, la volontà dei contraenti e, dall’altro, il rapporto fra il valore della materia ed il valore della prestazione d’opera. Pertanto, si è in presenza d’un contratto d’appalto o d’opera se l’oggetto effettivo e prevalente dell’obbligazione assunta dal produttore-venditore è la realizzazione d’un opus unicum od anche d’un opus derivato dalla serie, ma oggetto di sostanziali adattamenti o modifiche a richiesta del destinatario. In ordine alla distinzione del contratto di compravendita rispetto al contratto di appalto, nel contratto di appalto vi è un fare che può essere comprensivo di un dare, mentre nel contratto di compravendita vi è un dare che può comportare anche un fare. Alla fornitura e posa in opera si applica la disciplina del contratto di compravendita qualora l’obbligazione di dare risulti prevalente rispetto all’obbligazione di fare, viceversa si applica la disciplina del contratto di appalto se l’obbligazione di fare risulta prevalente rispetto a quella di dare.
Neri Rossetti
Neri Rossetti
2025-08-26 21:39:37
Numero di risposte : 15
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Il termine fornitura si riferisce al cosiddetto contratto di somministrazione, «con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose» (>Art. 1559 CC IT). Il contratto di fornitura ha per oggetto una «prestazione periodica.» A differenza della vendita, perciò, la fornitura non si svolge in un unico contesto, ma in modo continuativo: mezzo chilo di pane ogni giorno, mille litri di gasolio ogni anno, e così via. In conseguenza, la fornitura può avere solo le caratteristiche della vendita obbligatoria. Le differenze tra i due contratti non sono solo formali. La fornitura, all’inverso, può avvenire a tempo determinato o indeterminato («mezzo chilo di pane ogni giorno per sei mesi» oppure «mezzo chilo di pane ogni giorno sino a recesso»). Il termine fornitura ha soppiantato l’obsoleto somministrazione, sia nel linguaggio comune sia in quello giuridico. Nel Codice, la tipologia di contratto e la sua denominazione originale restano invariate. Un’altra differenza tra vendita e fornitura si ritrova nel significato del termine recesso. Se nella vendita il recesso deve avvenire «prima che il contratto abbia un inizio di esecuzione,» nella fornitura a tempo indeterminato il recesso è possibile anche dopo l’inizio dell’esecuzione – anzi, il contratto di fornitura a tempo indeterminato deve contenere la possibilità di recesso: in caso contrario, darebbe vita a un’obbligazione non determinata. In caso di risoluzione, le presentazioni eseguite sino a quel momento devono essere di principio accettate e pagate.