:

Chi ha diritto alla pensione di guerra?

Silverio Fontana
Silverio Fontana
2025-09-21 08:55:46
Numero di risposte : 23
0
Nella misura della tabella N: al coniuge superstite che mantenga lo stato vedovile o se divorziato a condizioni particolari agli orfani - minori di anni 21 o studenti universitari o maggiorenni inabili in disagiate condizioni economiche del titolare di pensione di guerra dalla 2^ all’8^ categoria deceduto per infermità non interdipendente con quella per la quale fruiva di pensione di guerra. Nella misura della tabella G al coniuge superstite che mantenga lo stato vedovile o se divorziato a condizioni particolari agli orfani – minori di anni 21 o studenti universitari o maggiorenni inabili in disagiate condizioni economiche del titolare di 1^ categoria o di assegno di incollocabilità e del titolare di pensione di guerra dalla 2^ all’8^ categoria deceduto per infermità interdipendente con quella per la quale fruiva di pensione di guerra. Assegni accessori che vengono liquidati su domanda degli interessati al coniuge superstite: aumento di integrazione, qualora conviva con orfani minorenni, o studenti universitari o maggiorenni inabili in possesso dei requisiti economici di legge; al coniuge superstite e agli orfani: assegno di maggiorazione, se non superano i limiti di reddito previsti dalla legge; al coniuge superstite del pensionato di 1^ categoria: assegno supplementare, se ha convissuto con il dante causa e gli ha prestato assistenza; al coniuge superstite e agli orfani: indennità speciale annua, qualora non svolgano attività lavorativa e si trovino nelle condizioni economiche previste dalla legge. Assegni accessori che vengono liquidati d’ufficio agli orfani: aumento d’integrazione, qualora il trattamento pensionistico venga ripartito tra più aventi diritto.
Leone Valentini
Leone Valentini
2025-09-14 16:10:49
Numero di risposte : 25
0
Chi può fare la richiesta I cittadini italiani : orfani di genitore deceduto per cause di guerra. figli di invalidi di guerra , il cui genitore sia beneficiario di pensione di guerra di 1^ categoria. ovvero di pensione di guerra dalla 2^ all'8^ categoria, con godimento dell'assegno di incollocabilità. Per il riconoscimento dello status di "orfano di guerra o categoria equiparata" è necessario che gli orfani o i figli fossero minorenni al momento della morte ovvero del riconoscimento dell'invalidità di guerra del genitore.
Cosimo Villa
Cosimo Villa
2025-09-06 13:47:51
Numero di risposte : 19
0
I trattamenti pensionistici di guerra sono benefici economici che lo Stato eroga, come atto di risarcimento, direttamente ai militari e ai civili che hanno subito menomazioni all'integrità psico-fisica per causa di guerra o, se deceduti per la stessa causa, in via indiretta ai loro familiari. I benefici possono, dunque, essere concessi: direttamente a coloro che hanno subito il danno, la persecuzione o l'internamento; in via indiretta ai loro familiari, se il danneggiato non ha mai fruito in vita di nessun beneficio; in via di reversibilità ai loro familiari, alla morte del danneggiato che aveva fruito in vita di una forma pensionistica.
Federica Ferrara
Federica Ferrara
2025-08-27 06:13:59
Numero di risposte : 21
0
La pensione di guerra può essere concessa a: invalidi militari di guerra, compresi quelli dell’Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia; civili invalidi di guerra, tra cui: vittime di bombardamenti, deportati nei campi di concentramento, feriti da ordigni o esplosioni belliche; vedove e orfani di caduti in guerra. La pensione di guerra quindi è un trattamento economico di natura risarcitoria e non previdenziale, corrisposto in favore di: militari o ex militari (o loro familiari) colpiti da lesioni o infermità in occasione di conflitti armati; civili che abbiano subito danni permanenti a causa di eventi bellici (bombardamenti, combattimenti, operazioni militari); familiari di caduti in guerra, anche in tempo di pace, se la morte è avvenuta in conseguenza diretta di fatti di servizio. Per accedere alla pensione di guerra, il richiedente deve dimostrare: un’incapacità permanente (fisica o psichica) derivante direttamente da eventi bellici, riconosciuti tramite accertamento medico-legale; che il danno è riconducibile a causa di guerra, in attività di servizio o in conseguenza di atti ostili durante conflitti armati; in caso di superstiti, la parentela diretta con il deceduto (coniuge, figli minori, inabili, genitori, fratelli conviventi inabili). Le pensioni di guerra non sono trasmissibili per successione ereditaria, ma sono reversibili ai superstiti qualora risultino a carico del dante causa alla data del decesso. La reversibilità segue uno specifico ordine di priorità previsto dalla normativa: coniuge superstite; figli minori di anni 21, figli studenti universitari fino a 26 anni, maggiorenni inabili in condizioni economiche disagiate.