I superstiti aventi diritto alla pensione sono il coniuge superstite, anche se separato legalmente; il coniuge divorziato; i figli/e minorenni, maggiorenni studenti, inabili e gli equiparati; figli/e postumi nati entro il 300mo giorno dalla data del decesso del padre.
In mancanza di tali figure, i genitori e, in mancanza anche di questi ultimi, i fratelli e le sorelle.
Hanno diritto alla pensione di reversibilità anche persone dello stesso sesso che formalizzano la loro Unione Civile poiché sono considerati “coniugi” a tutti gli effetti.
La pensione spetta anche al coniuge divorziato se: - titolare di assegno divorziale; - non ha contratto nuove nozze; - la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto è anteriore alla data di sentenza di divorzio.
La pensione ai superstiti spetta ai figli/e (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio, figli/e postumi nati entro il 300mo giorno dalla data di decesso del padre) che, alla data del decesso del genitore siano: - minori di 18 anni, - studenti di scuola media superiore o professionale di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del genitore; - studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni, a carico del genitore; - inabili di qualunque età, a carico del genitore.
La pensione spetta anche ai nipoti minorenni, a carico degli ascendenti, poiché equiparati ai figli/e purché: - si trovino in una situazione di bisogno (non autosufficienza economica); - percepivano il mantenimento da parte del defunto.
In mancanza del coniuge, dei figli/e e dei nipoti (o nel caso in cui essi non ne hanno diritto), possono usufruire della pensione ai superstiti i genitori che alla data del decesso del figlio/a: - abbiano almeno 65 anni; - non siano titolari di pensione, ad eccezione della pensione sociale/assegno sociale che saranno revocati, della pensione di guerra e di tutte le pensioni aventi natura assistenziale; - risultino a carico del defunto.
In mancanza del coniuge, dei figli/e, dei nipoti e dei genitori (o nel caso in cui essi non ne hanno diritto), possono usufruire della pensione ai superstiti anche le sorelle nubili e i fratelli celibi che alla data del decesso del lavoratore: - siano inabili, anche se di età inferiore a 18 anni; - non siano titolari di pensione; - risultino a carico del defunto.