Secondo l'articolo 732 del Codice civile italiano, il coerede che intende alienare a un estraneo la sua quota ereditaria, o parte di essa, è tenuto a notificare la proposta di alienazione agli altri coeredi, specificandone il prezzo. Gli altri coeredi possono esercitare il loro diritto di prelazione entro il termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni ricevute. Se la notifica non avviene, i coeredi hanno il diritto di riscattare la quota venduta all'acquirente e a qualsiasi successivo avente causa, fino a quando persiste la comunione ereditaria. Nel caso in cui più coeredi esercitino il diritto di riscatto, la quota viene loro assegnata in parti uguali. La dottrina più recente e la giurisprudenza sembrano preferire una terza chiave di lettura, secondo cui l'obiettivo della norma è di garantire la stabilità della comunione ereditaria tra i coeredi originari, evitando l'ingresso di terzi non appartenenti al gruppo iniziale e facilitando la formazione di porzioni più ampie per gli eredi. Il coerede può validamente rinunciare al diritto di prelazione, sia in relazione a una specifica proposta ricevuta, sia in via preventiva, purché sia a conoscenza delle condizioni dell'alienazione. Il testatore può escludere o limitare l'applicazione della prelazione ereditaria, nei limiti consentiti dall'articolo 713 del Codice civile, che disciplina lo stato di comunione ereditaria. Per l'applicazione della norma è necessaria la sussistenza di una comunione ereditaria. Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che il retratto successorio non si applichi alle comunioni ordinarie, ma solo a quelle derivanti da una successione ereditaria.