:

Che cos'è l'indennità temporanea?

Damiana Martini
Damiana Martini
2025-09-22 15:25:42
Numero di risposte : 27
0
È una prestazione economica, sostitutiva della retribuzione. Viene corrisposta al lavoratore in caso di infortunio o di malattia professionale - che impedisca totalmente e di fatto all’infortunato di svolgere l’attività lavorativa - a decorrere dal quarto giorno successivo alla data di infortunio o di manifestazione della malattia professionale, compresi i giorni festivi, fino alla guarigione clinica. L’indennità di temporanea si calcola sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore nei 15 giorni precedenti l'evento. Per il settore navigazione l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta decorre dal giorno successivo a quello dello sbarco. La retribuzione giornaliera si calcola dividendo per trenta la retribuzione effettivamente percepita dall’assicurato nei trenta giorni precedenti lo sbarco.
Ernesto Testa
Ernesto Testa
2025-09-19 05:34:27
Numero di risposte : 20
0
L’indennità di inabilità temporanea assoluta è una prestazione economica che l’INAIL riconosce ai lavoratori che, a causa di un infortunio sul lavoro o malattia professionale, risultano temporaneamente incapaci di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Viene erogata a partire dal quarto giorno successivo all’evento (i primi tre giorni sono a carico del datore di lavoro, salvo diversa contrattazione). L’indennità spetta a: lavoratori dipendenti del settore privato; apprendisti; lavoratori agricoli; lavoratori domestici (in alcuni casi specifici); lavoratori parasubordinati assicurati INAIL. L’indennità è riconosciuta solo se l’evento viene denunciato come infortunio o malattia professionale e validato dall’INAIL. Il primo pagamento dell’indennità di temporanea avviene solo dopo il riconoscimento formale da parte dell’INAIL dell’evento come “tutelabile”.
Vinicio Basile
Vinicio Basile
2025-09-10 09:47:42
Numero di risposte : 27
0
L'inabilità temporanea è una garanzia che fornisce un'indennità giornaliera per infortunio o malattia. L'indennità viene stabilito alla firma del contratto. Per inabilità temporanea si intende l'incapacità del soggetto assicurato di svolgere la propria attività lavorativa per un determinato periodo di tempo. In caso di inabilità temporanea, con le polizze infortuni o malattia, le compagnie assicurative riconoscono generalmente un indennizzo su base giornaliera. La polizza di inabilità temporanea è uno strumento particolarmente utile soprattutto per i lavoratori autonomi, per i quali non è previsto alcun sostegno in caso di assenza per malattia o infortunio.
Roberta Farina
Roberta Farina
2025-08-31 04:31:40
Numero di risposte : 22
0
L’indennità è corrisposta, su base giornaliera, a partire dal primo giorno successivo alla data di insorgenza dello stato di inabilità ritenuta indennizzabile dal Sanitario di Fiducia di Inarcassa e viene erogata fino alla guarigione clinica o al recupero della capacità professionale e, comunque, per un periodo massimo continuativo di 9 mesi. L’indennità giornaliera è determinata in relazione al reddito professionale medio prodotto nei due anni solari precedenti l’evento, rivalutato secondo l’andamento dell’indice ISTAT rapportato in giorni ed è pari: al 60% fino al 60° giorno dall’insorgenza dello stato di inabilità; all’80% dal 61° giorno per il restante periodo di inabilità. L’indennità giornaliera per inabilità temporanea non può essere: inferiore a 10 volte il contributo soggettivo minimo dell’anno in cui si verifica l’evento, rapportato su base giornaliera, considerato l’anno di 365 giorni; per l’anno 2025 l’indennità giornaliera minima è pari ad euro 75,00. superiore al reddito massimo pensionabile, previsto dal Regolamento Generale Previdenza per l’anno di riferimento, rapportato su base giornaliera; per l’anno 2025 l’indennità giornaliera massima è pari ad euro 300,00.
Rosalino Esposito
Rosalino Esposito
2025-08-31 03:38:25
Numero di risposte : 32
0
L’inabilità temporanea è una condizione in cui una persona non è in grado di svolgere le proprie attività lavorative abituali per un periodo limitato a causa di infortuni o malattie, riprendendo poi nel tempo la propria capacità lavorativa. Il danno da inabilità temporanea comprende le perdite economiche subite dal soggetto durante il periodo di inabilità. L’indennizzo deve corrispondere al reddito da lavoro, medio e giornaliero, perso. L’indennizzo è esente da imposte sui redditi e pertanto deve essere pari al reddito netto. La copertura assicurativa garantisce quindi un'indennità per ogni giorno di inabilità, permettendo al soggetto di affrontare le spese di cura e il mancato reddito durante il periodo di recupero.
Sebastian Neri
Sebastian Neri
2025-08-31 02:32:28
Numero di risposte : 26
0
Prestazione economica liquidata in caso di infortunio o malattia professionale determinanti una inabilità assoluta tale da impedire l’esercizio dell’attività lavorativa, temporaneamente e fino a guarigione clinica. E’ sostitutiva della retribuzione ed è soggetta a tassazione IRPEF. Decorre dal 4° giorno successivo alla data dell’evento, fino alla ripresa della attività professionale. L’indennità giornaliera è pari al: 60% della retribuzione media giornaliera effettivamente percepita nei 15 giorni precedenti l’evento, dal 4° al 90° giorno; 75% della retribuzione media giornaliera effettivamente percepita nei 15 giorni precedenti l’evento, dal 91° giorno fino a guarigione.
Gian Donati
Gian Donati
2025-08-31 00:49:16
Numero di risposte : 21
0
È un'indennità giornaliera che l’EPAP eroga per il periodo in cui l'iscritto risulta totalmente e temporaneamente inabile all'esercizio della propria attività professionale, al fine di assistere gli iscritti anche e soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà. L'indennità è disponibile per i richiedenti nel caso che rispettino tutti i seguenti requisiti. L’indennità viene quantificata – su base giornaliera – in relazione al reddito professionale medio prodotto nei due anni precedenti l’insorgere della temporanea inabilità totale e proporzionato su base giornaliera, considerato l’anno di 365 giorni. fino al 60° giorno dall’insorgenza dello stato di inabilità totale è pari al 60% del reddito professionale medio. dal 61° giorno e per il restante periodo di inabilità totale è pari al 80% del reddito professionale medio.