Il piano di risanamento è un istituto giuridico previsto dalla legge italiana.
È previsto dall'art. 67, terzo comma, lett. d, della legge fallimentare italiana, introdotto dal decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80.
Con esso si dichiarano esentati dalla azione revocatoria fallimentare gli atti posti in essere in esecuzione del piano.
Pertanto, la legge detta per questo istituto un frammento di disciplina senza definirne, se non per sommi capi, la fattispecie e il contenuto.
Il piano prevede il compimento di atti funzionali al risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.
Da ciò si deduce che il presupposto oggettivo del piano sia una situazione di crisi transitoria, che l'imprenditore ritiene superabile attraverso la predisposizione del piano.
Il legislatore ha, quindi, subordinato l'esenzione alla contemporanea ricorrenza delle seguenti condizioni: che il piano appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa;
che il piano appaia idoneo ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria dell'impresa;
che la ragionevolezza del piano sia attestata dalla relazione asseverata di un revisore contabile in possesso dei requisiti professionali per essere nominato curatore fallimentare.