Cosa si intende per piano di risanamento?

Odone Leone
2025-09-02 13:57:45
Numero di risposte
: 17
Il piano di risanamento è un istituto giuridico previsto dalla legge italiana.
È previsto dall'art. 67, terzo comma, lett. d, della legge fallimentare italiana, introdotto dal decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80.
Con esso si dichiarano esentati dalla azione revocatoria fallimentare gli atti posti in essere in esecuzione del piano.
Pertanto, la legge detta per questo istituto un frammento di disciplina senza definirne, se non per sommi capi, la fattispecie e il contenuto.
Il piano prevede il compimento di atti funzionali al risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.
Da ciò si deduce che il presupposto oggettivo del piano sia una situazione di crisi transitoria, che l'imprenditore ritiene superabile attraverso la predisposizione del piano.
Il legislatore ha, quindi, subordinato l'esenzione alla contemporanea ricorrenza delle seguenti condizioni: che il piano appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa;
che il piano appaia idoneo ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria dell'impresa;
che la ragionevolezza del piano sia attestata dalla relazione asseverata di un revisore contabile in possesso dei requisiti professionali per essere nominato curatore fallimentare.

Bernardo Bianco
2025-09-02 10:39:42
Numero di risposte
: 13
Il Piano attestato di risanamento è un atto unilaterale predisposto dal debitore, rivolto ai creditori, non soggetto ad alcun controllo giurisdizionale preventivo, idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria.
Gli elementi costitutivi del Piano attestato di risanamento sono: il piano finalizzato a risanare l’impresa attraverso il riequilibrio della situazione economico finanziaria; l’attestazione del professionista indipendente, che deve attestare: la veridicità dei dati aziendali; la fattibilità economica del piano; gli accordi conclusi con i creditori, in esecuzione e coerentemente con il piano.
Il contenuto del piano è disciplinato dall'art. 56, comma 2 del Codice della crisi, il comma 1 dello stesso articolo prescrive che il piano debba avere data certa.
L'articolo 56, comma 4, prevede che il piano, l’attestazione e gli accordi possano essere pubblicati nel Registro delle imprese.
La pubblicazione nel registro delle imprese del piano è obbligatoria qualora l'imprenditore intenda usufruire del beneficio fiscale consistente nell'esclusione parziale dall'imposizione delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti, a seguito dell’attuazione del piano di risanamento pubblicato nel Registro delle imprese.

Emanuela Monti
2025-09-02 09:38:59
Numero di risposte
: 22
Il piano attestato di risanamento fa parte dei cd «accordi stragiudiziali attestati», nei quali non è previsto l’intervento dell’attività giudiziaria.
Cos’è il Piano di Risanamento?
L’articolo 56 del CCII disciplina la possibilità per l’impresa di presentare un piano di risanamento quando essa si trova in uno stato di crisi o insolvenza potenziale, ma non ancora in una situazione di insolvenza conclamata.
Il piano di risanamento è quindi una misura preventiva per evitare l’insolvenza e la successiva dichiarazione di liquidazione giudiziaria (fallimento).
I contenuti principali sono: Descrizione della crisi aziendale: Il piano deve contenere una descrizione dettagliata delle cause che hanno portato l’impresa a una situazione di difficoltà economica.
Strategia di risanamento: Deve includere una proposta per il recupero dell’impresa che può precedere la ristrutturazione del debito, modifiche al modello di business, recupero di efficienza operative, riorganizzazione aziendale
Tempistica: Il piano deve prevedere una tempistica chiara per la realizzazione delle misure di risanamento, stabilendo in che tempi l’impresa intende riportarsi su una strada di equilibrio finanziario e reddituale.
Sostenibilità finanziaria: Il piano deve essere supportato da una valutazione economica che dimostri la sostenibilità finanziaria delle misure proposte.
È necessario che il piano dimostri che l’impresa sarà in grado di pagare i suoi debiti e continuare a operare nel lungo periodo.
Coinvolgimento dei creditori: Il piano di risanamento deve essere concordato con i creditori, che sono parte fondamentale per il successo della procedura.
Monitoraggio e attuazione: Una volta approvato, il piano prevede un monitoraggio continuo per verificare l’efficacia delle misure adottate.
L’azienda dovrà fornire report periodici sull’avanzamento del piano.
In sintesi, l’art. 56 del CCII permette alle imprese in difficoltà di mettere in atto un piano di risanamento per risolvere la crisi in modo tempestivo e, se ben strutturato, evitare il fallimento.
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