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I creditori privilegiati hanno diritto al voto nel concordato preventivo?

Michele Grasso
Michele Grasso
2025-09-13 13:15:31
Numero di risposte : 25
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Il Tribunale di Milano ha chiarito che, ai sensi dell’art. 109, comma 5, CCII, in ambito di concordato, la qualificazione dei creditori privilegiati quali parti non interessate, ai fini dell’esclusione del diritto di voto, richiede che ricorrano tre condizioni congiuntemente: il soddisfacimento in denaro, il soddisfacimento del credito in misura integrale e il pagamento entro 180 giorni dall’omologa. Pertanto, la soddisfazione del credito oltre il termine di 180 giorni non può essere assimilata ad un soddisfacimento integrale, ed il creditore dovrà essere ammesso al voto anche per la parte soddisfatta. Il Tribunale aveva richiesto di ammettere al voto il credito erariale assistito da privilegio ex art. 2752 comma 2 c.c. anche per l’intero, ovvero anche per la parte capiente. La società ricorrente – in sede di integrazione e attenendosi alle indicazioni del Tribunale – aveva dunque creato una ulteriore classe comprendente la parte capiente del debito erariale ex art. 2752 comma 2 c.c., soddisfatta nei limiti di capienza del valore di liquidazione, ma non integralmente. Così, in sede di apertura della procedura di concordato, il Tribunale ha ritenuto che le classi fossero state formate correttamente. Il Tribunale di Milano ha affrontato il tema del diritto di voto, nel concordato in continuità, dei creditori privilegiati non soddisfatti integralmente. In particolare, ha chiarito che, ai sensi dell’art. 109, comma 5, CCII, in ambito di concordato, la qualificazione dei creditori privilegiati quali parti non interessate, ai fini dell’esclusione del diritto di voto, richiede che ricorrano tre condizioni congiuntamente: il soddisfacimento in denaro, il soddisfacimento del credito in misura integrale e il pagamento entro 180 giorni dall’omologa.
Gianni Martino
Gianni Martino
2025-09-04 15:04:50
Numero di risposte : 26
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I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori. L'emanazione del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, ha posto all'attenzione della dottrina e della giurisprudenza il problema del trattamento dei creditori privilegiati nel concordato preventivo poiché nessuna disposizione, diversamente da quelle sul concordato fallimentare, consentiva la falcidia ovvero il trattamento differenziato degli stessi.
Monia Bernardi
Monia Bernardi
2025-09-04 11:36:09
Numero di risposte : 28
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Dovrebbe discenderne anche che il voto espresso dal creditore privilegiato in assenza di precedente o contestuale rinuncia espressa è da considerarsi nullo o inefficace. deve ritenersi che il voto contrario sfavorevole da creditore che si afferma privilegiato non determini una rinuncia implicita al privilegio, dal momento che la rinuncia suddetta deve essere espressa
Elisabetta Leone
Elisabetta Leone
2025-09-04 10:59:59
Numero di risposte : 26
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I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal terzo comma. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 124, terzo comma, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito.