I creditori privilegiati hanno diritto al voto nel concordato preventivo?

Gianni Martino
2025-09-04 15:04:50
Numero di risposte
: 16
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione.
La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.
L'emanazione del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, ha posto all'attenzione della dottrina e della giurisprudenza il problema del trattamento dei creditori privilegiati nel concordato preventivo poiché nessuna disposizione, diversamente da quelle sul concordato fallimentare, consentiva la falcidia ovvero il trattamento differenziato degli stessi.

Monia Bernardi
2025-09-04 11:36:09
Numero di risposte
: 14
Dovrebbe discenderne anche che il voto espresso dal creditore privilegiato in assenza di precedente o contestuale rinuncia espressa è da considerarsi nullo o inefficace.
deve ritenersi che il voto contrario sfavorevole da creditore che si afferma privilegiato non determini una rinuncia implicita al privilegio, dal momento che la rinuncia suddetta deve essere espressa

Elisabetta Leone
2025-09-04 10:59:59
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: 13
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal terzo comma. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 124, terzo comma, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito.