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Qual è la percentuale di soddisfazione dei creditori nel concordato preventivo?

Nazzareno Battaglia
Nazzareno Battaglia
2025-09-22 04:40:24
Numero di risposte : 38
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La soglia di accesso a qualsiasi tipo di concordato, salvo quello in continuità, risiede nella previa indicazione di una percentuale minima di soddisfacimento dei chirografari pari ad almeno il 20 %, da definire in base a quanto emergente dall’elenco nominativo dei creditori e da declinare, poi, mediante la specifica coerente “assicurazione” del pagamento. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 30/07/2024, n. 21336. Ciò va fatto con un grado di certezza che, seppur relativo, è comunque riferibile in sé a quell’ammontare percentuale. Altrimenti è violato il profilo giuridico del concordato.
Ausonio Mancini
Ausonio Mancini
2025-09-12 13:05:58
Numero di risposte : 21
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La proposta di concordato preventivo che preveda una soddisfazione dei creditori chirografari inferiore al 3% del credito dagli stessi vantato non è idonea a garantire la realizzazione della causa concordataria, intesa come funzione economica, ed a riconoscere al debitore il beneficio della liquidazione concorsuale del suo patrimonio con lo strumento, alternativo al fallimento, del concordato preventivo. La proposta di concordato preventivo che preveda una soddisfazione dei creditori chirografari inferiore al 3% del credito dagli stessi vantato non è idonea a garantire la realizzazione della causa concordataria, intesa come funzione economica, ed a riconoscere al debitore il beneficio della liquidazione concorsuale del suo patrimonio con lo strumento, alternativo al fallimento, del concordato preventivo.
Sonia Rinaldi
Sonia Rinaldi
2025-09-04 15:58:31
Numero di risposte : 23
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La novella del 2015 introduce un ultimo comma nell’art.160 l.f., prevedendo per il concordato liquidatorio una soglia di sbarramento, con conseguente necessità inderogabile di assicurare un pagamento minimo del 20% ai crediti chirografari. Nel concordato preventivo disciplinato dalla legge fallimentare ante riforma, vi era la necessità del pagamento integrale di qualsiasi creditore privilegiato, cui si aggiungeva il riconoscimento del 40% in favore del ceto chirografario. Con la riforma del 2006/2007 le posizioni dei creditori, privilegiati e chirografari, nel concordato preventivo appaiono totalmente “stravolte”, sia per possibilità di soddisfacimento che per “assicurazione di pagamento”. Tale parametro dovrebbe avere una sicura incidenza sul trattamento dei creditori privilegiati, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. L’intervento della novella di cui al d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. nella l. n. 132 del 2015, sembra avere riacceso i riflettori proprio sulla necessità di riconoscere una percentuale minima del venti per cento ai creditori chirografari, con una sorta di ritorno al passato. Ma tale intervento riguarda tutti i concordati? Ed interessa solo i creditori chirografari?