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Qual è la percentuale di soddisfazione dei creditori nel concordato preventivo?

Sonia Rinaldi
Sonia Rinaldi
2025-09-04 15:58:31
Numero di risposte : 14
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La novella del 2015 introduce un ultimo comma nell’art.160 l.f., prevedendo per il concordato liquidatorio una soglia di sbarramento, con conseguente necessità inderogabile di assicurare un pagamento minimo del 20% ai crediti chirografari. Nel concordato preventivo disciplinato dalla legge fallimentare ante riforma, vi era la necessità del pagamento integrale di qualsiasi creditore privilegiato, cui si aggiungeva il riconoscimento del 40% in favore del ceto chirografario. Con la riforma del 2006/2007 le posizioni dei creditori, privilegiati e chirografari, nel concordato preventivo appaiono totalmente “stravolte”, sia per possibilità di soddisfacimento che per “assicurazione di pagamento”. Tale parametro dovrebbe avere una sicura incidenza sul trattamento dei creditori privilegiati, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. L’intervento della novella di cui al d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. nella l. n. 132 del 2015, sembra avere riacceso i riflettori proprio sulla necessità di riconoscere una percentuale minima del venti per cento ai creditori chirografari, con una sorta di ritorno al passato. Ma tale intervento riguarda tutti i concordati? Ed interessa solo i creditori chirografari?