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Scioglimento comunione: serve l'ok del giudice?

Ivana Fontana
Ivana Fontana
2025-06-27 22:17:26
Numero di risposte: 6
La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l’annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, permutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi. Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. In altre parole, presupposto per la fine del regime di comunione legale è il provvedimento presidenziale autorizzativo della separazione, e a tale data bisogna fare riferimento per determinare i beni da dividere. Nella realtà dei fatti, molto spesso non serve procedere con un formale scioglimento della comunione dopo la separazione, in quanto i beni comuni, da quel momento in avanti, vengono considerati in comproprietà al 50% tra i coniugi separati. Inoltre, il rito previsto per le separazioni coniugali è specifico e non può attrarre altre cause. Per questi motivi, non è possibile ottenere una pronuncia di divisione dei beni della comunione all’interno della causa di separazione giudiziale.
Emilio Moretti
Emilio Moretti
2025-06-21 16:44:53
Numero di risposte: 10
La comunione legale dei beni tra coniugi si scioglie per le cause elencate nell’articolo 191 del Codice civile, e la separazione personale è quella più comune. Il comma 2 di tale norma, introdotto dalla legge sul divorzio breve, ha specificato che lo scioglimento avviene nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati a seguito di ricorso giudiziale o a seguito della sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale che poi venga omologato. In altre parole, presupposto per la fine del regime di comunione legale è il provvedimento presidenziale autorizzativo della separazione, e a tale data bisogna fare riferimento per determinare i beni da dividere. Nella realtà dei fatti, molto spesso non serve procedere con un formale scioglimento della comunione dopo la separazione, in quanto i beni comuni, da quel momento in avanti, vengono considerati in comproprietà al 50 per cento tra i coniugi separati. Nelle separazioni consensuali è inoltre possibile introdurre condizioni che prevengono una futura causa di scioglimento della comunione e nella sostanza portano già a dividere i beni dei coniugi. Per esempio, si possono prevedere la divisione dei risparmi, l’assegnazione dei beni mobili non registrati e anche l'attribuzione di beni immobili a uno all’altro dei coniugi, con o senza corrispettivo, ottenendo l'esenzione da ogni imposta e tassa. Il tribunale farà quindi il suo consueto controllo di compatibilità delle condizioni pattuite alle norme imperative e di ordine pubblico e, nel caso vi siano figli da tutelare, al loro interesse.
Odone Grassi
Odone Grassi
2025-06-10 18:52:59
Numero di risposte: 10
La comunione dei beni si scioglie automaticamente in caso di morte di uno dei coniugi, annullamento del matrimonio, separazione personale, divorzio, cambiamento convenzionale del regime patrimoniale, fallimento di uno dei coniugi, o separazione giudiziale dei beni. Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti da ciascun coniuge indipendentemente, mentre gli atti di straordinaria amministrazione richiedono il consenso congiunto. In caso di disaccordo, è possibile richiedere l'intervento del giudice, che può autorizzare l'atto ritenuto necessario per l'interesse della famiglia. I coniugi possono cambiare il regime patrimoniale in qualsiasi momento dopo il matrimonio, optando per la separazione dei beni attraverso una convenzione stipulata per atto pubblico davanti a un notaio.
Clara Bianco
Clara Bianco
2025-06-05 21:27:13
Numero di risposte: 3
Il regime di comunione legale dà facoltà a ciascun coniuge, durante il matrimonio, di compiere personalmente tutti gli atti di ordinaria amministrazione dei beni della comunione, senza necessità del consenso dell'altro coniuge, purché non vengano distratti beni necessari alle esigenze familiari. Ne consegue che alla cessazione del regime della comunione legale i beni cadono in comunione ordinaria e ciascun coniuge, che abbia conservato il potere di disporre della propria quota, può liberamente e separatamente alienarla. In caso di separazione consensuale avviene dalla data di sottoscrizione del verbale di separazione dei coniugi davanti al presidente, purché successivamente omologato con decreto emesso dal tribunale competente in composizione collegiale, mentre in caso di separazione giudiziale avviene dal momento in cui il presidente autorizza i coniugi a vivere separati con apposita ordinanza emessa nel corso dell'udienza presidenziale.
Soriana Cattaneo
Soriana Cattaneo
2025-05-29 01:31:12
Numero di risposte: 11
La comunione legale dei beni non si scioglie, ai sensi dell’art. 190 c.c., esclusivamente per l’espresso mutamento del regime patrimoniale. Tra le altre cause, il legislatore ha previsto: la dichiarazione di assenza o morte presunta di uno dei coniugi; l’annullamento del vincolo matrimoniale o il divorzio; la separazione personale dei coniugi; la separazione giudiziale dei beni od il fallimento di uno dei coniugi. In caso di separazione giudiziale, la comunione si scioglie con l’autorizzazione per i coniugi a vivere separati, resa dal Presidente del Tribunale all’esito della prima udienza. In caso di separazione consensuale, invece, lo scioglimento della comunione avviene con l’omologazione da parte del Presidente del Tribunale del verbale di separazione redatto congiuntamente dai coniugi in sede di prima udienza.
Lamberto Fabbri
Lamberto Fabbri
2025-05-20 10:05:35
Numero di risposte: 1
Nel caso di separazione personale, la comunione tra coniugi si scioglie nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al Presidente, purchè omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’Ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza dei coniugi, ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione. Lo scioglimento della comunione e, quindi, la divisione del bene, si può ottenere sia in via bonaria, nell’ambito del procedimento di divorzio consensuale o, successivamente, contattando l’ex coniuge e chiedendo di trovare un accordo sulla divisione. In alternativa, ci si può rivolge al Tribunale competente – previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria. In questo secondo caso, verrà nominato un perito che farà una valutazione dell’immobile verificando in concreto la divisibilità o meno del bene; nel caso in cui il bene NON sia divisibile, e le parti non trovino un accordo, sarà il Giudice a decidere, in base agli elementi acquisiti durante il giudizio, come e a chi assegnare il bene, ordinando la liquidazione della quota al coniuge non assegnatario, oppure deciderà per la vendita all’asta dell’immobile con divisione del prezzo di vendita in base alle rispettive quote di proprietà.
Felicia Riva
Felicia Riva
2025-05-12 12:28:38
Numero di risposte: 5
La comunione legale si scioglie, tra le altre cause, anche per separazione personale dei coniugi, nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separatamente, ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale. In altre parole, il regime patrimoniale legale tra i coniugi si scioglie dal momento dell’udienza presidenziale, il che non significa che la divisione dei beni compresi in tale regime avvenga automaticamente, in quanto è pur sempre conseguenza di una scelta discrezionale dei coniugi stessi, che ben possono decidere di conservare la contitolarità dei beni sostituendo il regime della comunione legale con quello della comunione ordinaria. In ogni caso, resta il principio generale secondo il quale se non c’è accordo dei coniugi sulle modalità di divisione o se solo uno dei due vuole ottenere la divisione, i coniugi possono chiedere la divisione giudiziale della comunione dei beni residui, applicando il principio comune a tutte le comunioni. La domanda di scioglimento può essere proposta anche nel corso del giudizio di separazione giudiziale o in quello di divorzio, ma con procedimento separato, in quanto non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di separazione o di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggette al rito della camera di consiglio, e di quella di scioglimento della comunione su un bene comune dei coniugi, soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma in tutto autonome e distinte.