Divorzio o semplice separazione?

Massimo Piras
2025-05-12 18:01:37
Numero di risposte: 2
L'11 novembre 2014 è entrata in vigore la Legge n. 162 con la quale, all'art. 12, è stata introdotta la possibilità di concludere un accordo di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, innanzi al Sindaco o un suo delegato, quale Ufficiale dello Stato Civile, con l'assistenza facoltativa di uno o più avvocati.
Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio della giurisdizione ordinaria.
I coniugi devono presentarsi insieme davanti all'Ufficiale di Stato Civile, ciascuno con facoltà di avvalersi dell'assistenza di un avvocato.
L'Ufficiale di Stato Civile riceve la dichiarazione di volontà sottoscritta da entrambi i coniugi per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
La procedura di fronte all'Ufficiale di Stato Civile NON SI APPLICA IN PRESENZA DI:
Figli minori;
Figli maggiorenni incapaci (Istituti di tutela, curatela e amministrazione di sostegno);
Figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
Figli maggiorenni portatori di Handicap grave (art. 3, c. 3 L. 104/1992).

Michele Grasso
2025-05-12 16:40:55
Numero di risposte: 8
La l. 1.12.1970, n. 898 disciplina il divorzio quale causa di scioglimento giudiziale del vincolo matrimoniale. La pronuncia di scioglimento del vincolo matrimoniale di cui all’art. 1, l. 1.12.1970, n. 898 si riferisce ai soli matrimoni contratti a norma del Codice civile. Lo scioglimento del matrimonio comporta l’estinzione dei doveri reciproci che derivano dal matrimonio e quindi dei doveri di fedeltà, coabitazione, assistenza morale e materiale, collaborazione. La causa che giustifica la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è da rinvenire nella sopravvenuta impossibilità di comunione spirituale o materiale fra i coniugi, per la sussistenza di una delle cause previste dall’art. 3, l. 1.12.1970, n. 898. I presupposti di cui all’art. 3 sono necessari e tassativi, in quanto il divorzio non può essere pronunciato se non in presenza di uno di essi. Distinto dallo scioglimento del matrimonio, abbiamo l’annullamento e dalla dichiarazione di nullità del matrimonio.

Kayla Bernardi
2025-05-12 15:45:37
Numero di risposte: 8
Il vincolo matrimoniale può venire meno in diversi modi: per annullamento, quando vengano rilevati vizi nell'atto matrimoniale, per scioglimento, che si utilizza in riferimento al fenomeno che incide sul rapporto matrimoniale in seguito alla morte di uno dei coniugi o per effetto della sentenza di divorzio.
Il diritto del coniuge divorziato a percepire una quota dell'indennità di fine rapporto spettante all’ex marito o moglie trova fondamento nell’ art.
Va premesso che, per fornire una risposta puntuale al quesito, occorrerebbe esaminare il contenuto delle condizioni di divorzio.
Per cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico il vincolo religioso continua ad esistere.
Leggi anche
- Quando finisce la comunione dei beni?
- Perché i matrimoni finiscono?
- Come sciogliere la comunione dei beni?
- Come si scioglie la comunione dei beni?
- Scioglimento comunione: serve l'ok del giudice?
- Art. 157 c.c.: Cosa stabilisce?
- Art. 143 c.c.: quali sono i diritti e i doveri del matrimonio?
- Quando è impossibile dividere i beni comuni?