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Divorzio o semplice separazione?

Davis Giordano
Davis Giordano
2025-05-20 03:51:30
Numero di risposte: 3
Il divorzio si differenzia dalla separazione in quanto con questo i coniugi pongono fine definitivamente al rapporto matrimoniale. Il divorzio è disciplinato dal codice civile, dalla legge 898/1970 e dalla legge n. 74/1987. La denominazione “tecnica” è scioglimento del matrimonio quando i coniugi si sono sposati con rito civile in Comune, cessazione degli effetti civili del matrimonio quando cessa il matrimonio concordatario. Anche il divorzio, a seconda che vi sia o meno consenso tra i coniugi, può essere divorzio congiunto, quando c'è accordo dei coniugi su tutte le condizioni, o divorzio giudiziale, quando non c'è accordo sulle condizioni. Le cause che permettono ai coniugi di divorziare sono tassativamente elencate nell'art. 3 della legge 898/1970. Il termine decorre dalla prima udienza di comparizione dei coniugi innanzi al tribunale nella procedura di separazione personale. L'effetto del divorzio, a differenza della separazione, è che con questo viene meno lo status di coniuge e si possono contrarre nuove nozze.
Massimo Piras
Massimo Piras
2025-05-12 18:01:37
Numero di risposte: 2
L'11 novembre 2014 è entrata in vigore la Legge n. 162 con la quale, all'art. 12, è stata introdotta la possibilità di concludere un accordo di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, innanzi al Sindaco o un suo delegato, quale Ufficiale dello Stato Civile, con l'assistenza facoltativa di uno o più avvocati. Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio della giurisdizione ordinaria. I coniugi devono presentarsi insieme davanti all'Ufficiale di Stato Civile, ciascuno con facoltà di avvalersi dell'assistenza di un avvocato. L'Ufficiale di Stato Civile riceve la dichiarazione di volontà sottoscritta da entrambi i coniugi per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o di divorzio. La procedura di fronte all'Ufficiale di Stato Civile NON SI APPLICA IN PRESENZA DI: Figli minori; Figli maggiorenni incapaci (Istituti di tutela, curatela e amministrazione di sostegno); Figli maggiorenni economicamente non autosufficienti; Figli maggiorenni portatori di Handicap grave (art. 3, c. 3 L. 104/1992).
Michele Grasso
Michele Grasso
2025-05-12 16:40:55
Numero di risposte: 8
La l. 1.12.1970, n. 898 disciplina il divorzio quale causa di scioglimento giudiziale del vincolo matrimoniale. La pronuncia di scioglimento del vincolo matrimoniale di cui all’art. 1, l. 1.12.1970, n. 898 si riferisce ai soli matrimoni contratti a norma del Codice civile. Lo scioglimento del matrimonio comporta l’estinzione dei doveri reciproci che derivano dal matrimonio e quindi dei doveri di fedeltà, coabitazione, assistenza morale e materiale, collaborazione. La causa che giustifica la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è da rinvenire nella sopravvenuta impossibilità di comunione spirituale o materiale fra i coniugi, per la sussistenza di una delle cause previste dall’art. 3, l. 1.12.1970, n. 898. I presupposti di cui all’art. 3 sono necessari e tassativi, in quanto il divorzio non può essere pronunciato se non in presenza di uno di essi. Distinto dallo scioglimento del matrimonio, abbiamo l’annullamento e dalla dichiarazione di nullità del matrimonio.
Kayla Bernardi
Kayla Bernardi
2025-05-12 15:45:37
Numero di risposte: 8
Il vincolo matrimoniale può venire meno in diversi modi: per annullamento, quando vengano rilevati vizi nell'atto matrimoniale, per scioglimento, che si utilizza in riferimento al fenomeno che incide sul rapporto matrimoniale in seguito alla morte di uno dei coniugi o per effetto della sentenza di divorzio. Il diritto del coniuge divorziato a percepire una quota dell'indennità di fine rapporto spettante all’ex marito o moglie trova fondamento nell’ art. Va premesso che, per fornire una risposta puntuale al quesito, occorrerebbe esaminare il contenuto delle condizioni di divorzio. Per cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico il vincolo religioso continua ad esistere.