Perché i matrimoni finiscono?

Penelope Serra
2025-05-12 09:11:41
Numero di risposte: 2
Le principali cause di scioglimento legale sono indicate all'art. 191 del Codice Civile e includono: dichiarazione di assenza o morte presunta di un coniuge; annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; separazione personale dei coniugi; separazione giudiziale dei beni; fallimento di uno dei coniugi; mutamento convenzionale del regime patrimoniale.
L’annullamento del matrimonio comporta l’eliminazione del vincolo coniugale, che viene considerato invalido sin dalla sua origine.
Le cause principali di annullamento includono: Mancanza del requisito dell’età minima; Esistenza di un precedente vincolo matrimoniale; Vincolo di parentela o affinità entro i limiti previsti dalla legge; Rapporto di adozione; Condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro; Stato di interdizione per infermità mentale o incapacità di intendere e di volere; Violenza, errore o simulazione del consenso.
Lo scioglimento può essere di natura: Legale: si verifica automaticamente al verificarsi di determinati fatti; Giudiziale: per effetto di una pronuncia del giudice; Convenzionale: su accordo tra i coniugi, con modifica del regime patrimoniale.
L’annullamento del matrimonio provoca lo scioglimento del regime patrimoniale fino al momento della celebrazione delle nozze.

Nicola Damico
2025-05-12 08:07:30
Numero di risposte: 10
Lo scioglimento del matrimonio comporta l’estinzione dei doveri reciproci che derivano dal matrimonio e quindi dei doveri di fedeltà, coabitazione, assistenza morale e materiale, collaborazione.
La causa che giustifica la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è da rinvenire nella sopravvenuta impossibilità di comunione spirituale o materiale fra i coniugi, per la sussistenza di una delle cause previste dall’art. 3, l. 1.12.1970, n. 898.
I presupposti di cui all’art. 3 sono necessari e tassativi, in quanto il divorzio non può essere pronunciato se non in presenza di uno di essi e sono: situazioni a rilevanza penale, qualora ricorra una sentenza penale di condanna passata in giudicato nei confronti dell’altro coniuge emessa dopo la celebrazione del matrimonio, anche per fatti commessi in precedenza.

Nadia Ferrara
2025-05-12 04:07:27
Numero di risposte: 8
Le cause che permettono ai coniugi di divorziare sono tassativamente elencate nell'art. 3 della legge 898/1970: l’aver ottenuto la separazione o ipotesi limite in cui uno dei coniugi abbia attentato alla vita o alla salute dell'altro coniuge o della prole, oppure abbia compiuto specifici reati contrari alla morale della famiglia.
La causa che prevalentemente conduce al divorzio è la separazione legale dei coniugi protrattasi ininterrottamente per un periodo di tempo di mesi sei per la separazione consensuale e mesi dodici se la separazione è stata giudiziale.
Il termine è stato infatti così ridotto – dai precedenti tre anni – dalla legge n. 55 del 2015.
Il termine decorre dalla prima udienza di comparizione dei coniugi innanzi al tribunale nella procedura di separazione personale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.
Per la decorrenza del termine non vale il tempo che i coniugi hanno trascorso in separazione di fatto, senza cioè richiedere un provvedimento di omologa al Tribunale.