Come si scioglie la comunione dei beni?

Odone Grassi
2025-05-12 13:36:42
Numero di risposte: 10
La comunione legale si scioglie, tra le altre cause, anche per separazione personale dei coniugi, nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separatamente, ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale.
In altre parole, il regime patrimoniale legale tra i coniugi si scioglie dal momento dell’udienza presidenziale, il che non significa che la divisione dei beni compresi in tale regime avvenga automaticamente, in quanto è pur sempre conseguenza di una scelta discrezionale dei coniugi stessi, che ben possono decidere di conservare la contitolarità dei beni sostituendo il regime della comunione legale con quello della comunione ordinaria.
In ogni caso, resta il principio generale secondo il quale se non c’è accordo dei coniugi sulle modalità di divisione o se solo uno dei due vuole ottenere la divisione, i coniugi possono chiedere la divisione giudiziale della comunione dei beni residui, applicando il principio comune a tutte le comunioni.
La domanda di scioglimento può essere proposta anche nel corso del giudizio di separazione giudiziale o in quello di divorzio, ma con procedimento separato, in quanto non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di separazione o di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggette al rito della camera di consiglio, e di quella di scioglimento della comunione su un bene comune dei coniugi, soggetta a rito ordinario.

Benedetta Basile
2025-05-12 12:14:47
Numero di risposte: 6
La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l’annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.
Nel caso di separazione personale, la comunione tra coniugi si scioglie nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al Presidente, purchè omologato.
La comunione dei beni può essere sciolta anche mantenendo in piedi il vincolo matrimoniale.
Le principali cause di scioglimento sono: Delibazione di sentenza straniera di nullità del matrimonio; Fallimento di uno dei coniugi; Separazione giudiziale dei beni; Convenzione tra i coniugi.
Lo scioglimento della comunione e, quindi, la divisione del bene, si può ottenere sia in via bonaria, nell’ambito del procedimento di divorzio consensuale o, successivamente, contattando l’ex coniuge e chiedendo di trovare un accordo sulla divisione.
In alternativa, ci si può rivolge al Tribunale competente – previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Durante il matrimonio nulla vieta ai coniugi di passare dal regime di comunione dei beni a quello di separazione.
Per farlo è necessario rivolgersi ad un pubblico ufficiale, nella fattispecie un notaio e la modifica deve essere annotata sull’atto di matrimonio.

Manfredi Rizzo
2025-05-12 11:02:53
Numero di risposte: 5
La comunione dei beni si scioglie automaticamente in caso di morte di uno dei coniugi, annullamento del matrimonio, separazione personale, divorzio, cambiamento convenzionale del regime patrimoniale, fallimento di uno dei coniugi, o separazione giudiziale dei beni.
I coniugi possono cambiare il regime patrimoniale in qualsiasi momento dopo il matrimonio, optando per la separazione dei beni attraverso una convenzione stipulata per atto pubblico davanti a un notaio.

Stella Ferraro
2025-05-12 09:58:35
Numero di risposte: 3
La cessazione del regime della comunione legale avviene dalla data di sottoscrizione del verbale di separazione dei coniugi davanti al presidente, purché successivamente omologato con decreto emesso dal tribunale competente in composizione collegiale, mentre in caso di separazione giudiziale avviene dal momento in cui il presidente autorizza i coniugi a vivere separati con apposita ordinanza emessa nel corso dell'udienza presidenziale.
I beni cadono in comunione ordinaria e ciascun coniuge, che abbia conservato il potere di disporre della propria quota, può liberamente e separatamente alienarla.
In sostanza, sino a quando non cessa il regime di comunione legale, i coniugi amministrano i beni destinati al mantenimento della famiglia, senza che alcuno di essi possa rivendicare la disponibilità personale delle loro rendite, nei limiti della propria quota di comproprietà, prima del definitivo scioglimento del rapporto di convivenza.
L'oggetto della comunione legale dei beni, infatti, è costituito dagli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, tra cui ci sono i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione.
I coniugi, infatti, che si trovano in regime di comunione legale, possono essere titolari di un conto cointestato e in tal caso sono entrambi titolari del conto corrente bancario, oppure, può esserlo solo uno dei due coniugi.
Nel primo caso, per legge il denaro depositato su un conto corrente cointestato si presume di proprietà dei due coniugi in parti uguali e così una volta sciolta la comunione legale le somme presenti sul conto corrente, devono essere divise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Nel caso in cui, invece, al momento dello scioglimento della comunione legale il coniuge risulti essere l'unico titolare del conto corrente, avente un saldo attivo, tale saldo rientra in comunione e in specie nella comunione de residuo.

Benedetta De rosa
2025-05-12 08:25:18
Numero di risposte: 6
Ciascuno dei partecipanti alla comunione può sempre chiederne lo scioglimento. L’unico limite previsto dalla legge è il seguente: non si può chiedere lo scioglimento, qualora il bene comune, una volta diviso, non possa più servire all’uso al quale è destinato. Lo scioglimento può avvenire di comune accordo con tutti i contitolari del bene comune oppure, molto più spesso, può richiedere l’intervento del Giudice. Ciò vale tanto per lo scioglimento di una comunione volontaria quanto per la comunione ereditaria. Nel caso in cui la pluralità dei soggetti che vantano i medesimi diritti sulla cosa comune non riescano a raggiungere un accordo, diviene necessario per colui che è intenzionato a sciogliere la comunione rivolgersi al Giudice. La domanda di scioglimento della comunione e di divisione ereditaria deve essere rivolta a tutti i contitolari di diritti sul bene comune, tutti i coeredi in caso di divisione ereditaria, nonché nei confronti di tutti gli eventuali creditori opponenti. Nel procedimento giudiziale si aprono due possibilità: divisione in natura, qualora il bene comune sia divisibile ovvero possa essere comodamente diviso in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti, vendita all’asta del bene comune.