La cessazione del regime della comunione legale avviene dalla data di sottoscrizione del verbale di separazione dei coniugi davanti al presidente, purché successivamente omologato con decreto emesso dal tribunale competente in composizione collegiale, mentre in caso di separazione giudiziale avviene dal momento in cui il presidente autorizza i coniugi a vivere separati con apposita ordinanza emessa nel corso dell'udienza presidenziale.
I beni cadono in comunione ordinaria e ciascun coniuge, che abbia conservato il potere di disporre della propria quota, può liberamente e separatamente alienarla.
In sostanza, sino a quando non cessa il regime di comunione legale, i coniugi amministrano i beni destinati al mantenimento della famiglia, senza che alcuno di essi possa rivendicare la disponibilità personale delle loro rendite, nei limiti della propria quota di comproprietà, prima del definitivo scioglimento del rapporto di convivenza.
L'oggetto della comunione legale dei beni, infatti, è costituito dagli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, tra cui ci sono i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione.
I coniugi, infatti, che si trovano in regime di comunione legale, possono essere titolari di un conto cointestato e in tal caso sono entrambi titolari del conto corrente bancario, oppure, può esserlo solo uno dei due coniugi.
Nel primo caso, per legge il denaro depositato su un conto corrente cointestato si presume di proprietà dei due coniugi in parti uguali e così una volta sciolta la comunione legale le somme presenti sul conto corrente, devono essere divise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Nel caso in cui, invece, al momento dello scioglimento della comunione legale il coniuge risulti essere l'unico titolare del conto corrente, avente un saldo attivo, tale saldo rientra in comunione e in specie nella comunione de residuo.