Che cos'è il diritto di proprietà?
Valentina Pagano
2025-10-07 22:51:17
Numero di risposte
: 30
La proprietà è definita come il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.
Il diritto di godere: decidere se, come e quando utilizzare la cosa nell’ambito della sua destinazione naturale o assegnata dal legislatore.
Potere di disporre della cosa: es., alienare la cosa o locarla; costituirvi una servitù, un usufrutto; disporne con testamento.
In modo pieno ed esclusivo: la proprietà è il diritto con le facoltà più ampie riconosciute dal nostro ordinamento.
Esso consente ogni lecita utilizzazione del bene, con la facoltà di escludere chiunque altro dal godimento del bene.
Egidio Palmieri
2025-09-28 06:04:39
Numero di risposte
: 20
La proprietà è pubblica o privata.
I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
Lazzaro Villa
2025-09-24 14:37:40
Numero di risposte
: 22
Il diritto di proprietà è il più importante ed esteso dei diritti reali, cioè di quei diritti che individuano il potere del soggetto su una cosa.
Come dispone l’art. 832 del codice civile, il titolare del diritto di proprietà su un bene ha diritto di goderne in modo esclusivo e di disporne a proprio piacimento (ad esempio, di venderlo o di donarlo), entro i limiti previsti dall’ordinamento.
Secondo l’art. 42 della Costituzione, la proprietà deve avere una funzione sociale.
Ciò significa che lo scopo di tale istituto non è meramente quello di soddisfare l’interesse del suo titolare: esempi di limitazioni del diritto di proprietà per perseguire una funzione sociale sono la previsione di un prezzo calmierato per gli affitti (si pensi al c.d. equo canone, nell’esperienza dell’ordinamento italiano), l’acquisto per usucapione (di cui si dirà oltre) e l’espropriazione del bene.
L’entità di tale indennizzo deve essere giusta, a norma dell’art. 834 c.c., pur non dovendo corrispondere al valore di mercato del bene.
La Corte Costituzionale ha parlato di “serio ristoro” del sacrificio del privato.
Su un piano più generale, l’art. 42 Cost. dispone che la proprietà può essere pubblica o privata (a seconda della natura del soggetto titolare del bene) e che la stessa è “riconosciuta e garantita” dalla legge, che ne determina i modi di acquisto ed i limiti.
Particolari modi acquisto della proprietà sono, inoltre, l’espropriazione per pubblica utilità, di cui si è detto sopra, o la confisca.
I modi di acquisto della proprietà a titolo originario sono puntualmente elencati dall’art. 922 del codice civile e sono l’occupazione, l’invenzione, l’accessione, la specificazione, l’unione o commistione e l’usucapione.
Quest’ultima, come più sopra accennato, si sostanzia in un istituto che tutela la funzione sociale della proprietà e valorizza l’operato del soggetto che, pur non effettivo titolare della proprietà sul bene, ne ha esercitato il possesso per un determinato periodo di tempo come se ne fosse stato il proprietario (ad esempio, un soggetto che abbia coltivato, e quindi reso fruttuoso anche per la collettività, un terreno non suo).
Per maggiori dettagli, vi rimandiamo a Usucapione e buona fede.
La disciplina civilistica della proprietà pone una dettagliata disciplina in tema di rispetto delle distanze tra gli immobili, dell’apertura di luci e vedute (es. finestre), di comunione forzosa dei muri, di scarico delle acque etc.
Analogamente, viene disciplinata l’estensione della proprietà, la quale si estende lungo la sua superficie in orizzontale (con diritto del proprietario di recintarne i confini) e in modo verticale, “nella sua proiezione verso il sottosuolo e verso lo spazio aereo soprastante”.
Le azioni a difesa della proprietà, previste dal codice civile, e in particolare le c.d. azioni petitorie previste dagli artt. 948 ss. del codice civile.
Nello specifico, l’azione di rivendicazione mira a consentire al proprietario che abbia perso il possesso del bene di rivendicare lo stesso e recuperarlo.
Con l’azione negatoria, invece, il proprietario mira a far accertare il proprio diritto e a far dichiarare l’inesistenza dei diritti affermati da altri sulla cosa.
Ricordiamo anche alcuni casi specifici, come la comunione (in cui la proprietà su un bene spetta a più soggetti) e il condominio e la c.d. proprietà intellettuale su opere e invenzioni.
La c.d. proprietà fiduciaria.
Sandro Montanari
2025-09-11 14:56:27
Numero di risposte
: 24
Il diritto di proprietà è quello che forse più di qualsiasi altro diritto interpreta uno dei fondamentali bisogni dell'uomo, quello di avere un suo spazio dove possa liberamente esplicarsi.
Questo spazio, separato da quello degli altri esseri umani, è composto di luoghi e cose dove l'uomo può sviluppare liberamente il suo dominio, senza interferenze da parte di altri individui.
Il diritto di proprietà è un diritto che deve armonicamente inserirsi nel più ampio contesto sociale e non contrastare con esso.
La proprietà non è quindi una forma di sovranità sui beni, ma è un diritto che deve armonicamente inserirsi nel più ampio contesto sociale e non contrastare con esso.
Per il proprietario vi saranno, quindi, non solo diritti (o meglio facoltà, espressione del diritto di proprietà), ma anche doveri, che renderanno il diritto di proprietà non solo utile per il proprietario, ma anche per la società.
Il diritto di proprietà è un diritto che deve armonicamente inserirsi nel più ampio contesto sociale e non contrastare con esso.
È vero, infatti, che che l'art. 42 della Costituzione riconosce e determina la funzione del diritto di proprietà, ma è pur sempre l'art. 832 del codice civile che ne definisce il contenuto.
Eliziario Vitali
2025-09-11 12:30:39
Numero di risposte
: 19
Il diritto di proprietà viene disciplinato dagli articoli 832 e seguenti del Codice Civile che stabiliscono facoltà di godere e disporre di un determinato bene in modo pieno ed esclusivo da parte del proprietario.
Il diritto alla proprietà è previsto anche nell’articolo 42 della costituzione che cita: “ La proprietà e’ pubblica o privata.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
Il diritto di proprietà nasce quindi in modo autonomo e senza l’intervento di terze parti, nei casi di: occupazione, invenzione, accessione, specificazione, unione, usucapione.
Mentre il diritto viene ceduto dal precedente titolare nel caso di: compravendita, donazione, successione o espropriazione
L’ordinamento giuridico prevede i seguenti limiti all’esercizio del diritto di proprietà: Limiti nell’interesse pubblico: l’interesse privato viene quindi subordinato a quello collettivo.
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