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Cosa dice l'articolo 833 del codice civile?

Vitalba De Angelis
Vitalba De Angelis
2025-09-11 17:47:24
Numero di risposte : 21
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L'art. 833 c.c. impedisce al proprietario di porre in essere tutti quegli atti che non hanno altro scopo che quello di nuocere o arrecare molestia ad altri. Tale divieto è espressamente disposto dall'art. 833 c.c. che impedisce al proprietario di porre in essere tutti quegli atti che non hanno altro scopo che quello di nuocere o arrecare molestia ad altri. L'art. 833 c.c. non conferisce una specifica rilevanza giuridica all'animus nocendi, in quanto lo "scopo" di cui la norma parla indica soltanto la finalità oggettiva dell'atto. La giurisprudenza, sulla base di un'interpretazione letterale della norma, richiede il concorso di due elementi indefettibili: uno di tipo oggettivo, che consiste nella mancanza di utilità per chi compie l'attività, e uno di tipo soggettivo (c.d. animus nocendi), che è rappresentato dalla consapevolezza e volontà di nuocere o arrecare molestie ad altri. L'atto emulativo deve comunque essere qualificato da una condotta necessariamente "positiva", non potendo mai consistere in una mera omissione, o in un'astensione dal tenere un determinato comportamento.