Cosa dice l'articolo 833 del codice civile?
Fulvio Pellegrini
2025-10-03 18:53:58
Numero di risposte
: 24
Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.
L'art. 833 esprime un'esigenza di bilanciamento tra il diritto di proprietà e l'interesse di altri soggetti, vietando ogni atto di esercizio della proprietà che denoti una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto e il sacrificio ricadente su un terzo.
Per aversi atto emulativo vietato ai sensi dell'art. 833, è necessario che l'atto di esercizio del diritto sia privo di utilità per chi lo compie e sia posto in essere al solo scopo di nuocere o di recare molestia ad altri, senza essere sorretto da alcuna giustificazione di natura utilitaristica dal punto di vista economico e sociale.
Maristella Sartori
2025-09-26 11:42:47
Numero di risposte
: 16
Il proprietario non puo' fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.
Alighiero Russo
2025-09-21 01:30:48
Numero di risposte
: 23
L’articolo 833 del Codice Civile stabilisce che al proprietario di un bene è precluso effettuare atti che non abbiano altro scopo se non quello di nuocere o arrecare molestia ad altri.
Gli atti emulativi, definiti dall’articolo 833 del Codice Civile, sono espressamente vietati quando non perseguono un’utilità legittima per chi li compie, ma sono volti esclusivamente a danneggiare il prossimo.
Il divieto di atti emulativi sancito dall’articolo 833 c.c. rappresenta una forma di tutela del godimento dei beni di proprietà, mirando a prevenire comportamenti che, pur rientrando formalmente nel diritto di proprietà, siano motivati esclusivamente dalla volontà di danneggiare o recare fastidio ai vicini.
Tali atti vengono definiti “atti emulativi” e rappresentano una forma di abuso del diritto.
L’opinione prevalente in dottrina considera il divieto degli atti emulativi come un’espressione del principio generale che vieta l’abuso del diritto, come confermato dalla giurisprudenza, in particolare dalla Cassazione nella sentenza n. 6823 del 19 marzo 2013.
Vitalba De Angelis
2025-09-11 17:47:24
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: 31
L'art. 833 c.c. impedisce al proprietario di porre in essere tutti quegli atti che non hanno altro scopo che quello di nuocere o arrecare molestia ad altri.
Tale divieto è espressamente disposto dall'art. 833 c.c. che impedisce al proprietario di porre in essere tutti quegli atti che non hanno altro scopo che quello di nuocere o arrecare molestia ad altri.
L'art. 833 c.c. non conferisce una specifica rilevanza giuridica all'animus nocendi, in quanto lo "scopo" di cui la norma parla indica soltanto la finalità oggettiva dell'atto.
La giurisprudenza, sulla base di un'interpretazione letterale della norma, richiede il concorso di due elementi indefettibili: uno di tipo oggettivo, che consiste nella mancanza di utilità per chi compie l'attività, e uno di tipo soggettivo (c.d. animus nocendi), che è rappresentato dalla consapevolezza e volontà di nuocere o arrecare molestie ad altri.
L'atto emulativo deve comunque essere qualificato da una condotta necessariamente "positiva", non potendo mai consistere in una mera omissione, o in un'astensione dal tenere un determinato comportamento.
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