Qual è la differenza tra una procedura esecutiva e una procedura fallimentare?

Sesto Vitali
2025-09-11 15:22:15
Numero di risposte
: 13
L’esecuzione individuale persegue l’esigenza di garantire l’adempimento delle obbligazioni in assenza di spontaneo adempimento da parte del debitore.
Le procedure concorsuali consistono in un procedimento di liquidazione necessario solo quando ad essere coinvolto è un soggetto definibile come imprenditore.
La finalità di entrambe le procedure è quella satisfattiva, ma il presupposto dell’esecuzione individuale è l’inadempimento, mentre quello dell’esecuzione concorsuale è l’insolvenza.
Dalla data di fallimento le azioni esecutive individuali non possono essere iniziate ovvero proseguite sui beni compresi nel fallimento.
Nell’ipotesi di procedura esecutiva individuale instaurata dal creditore fondiario viene derogata la disposizione di cui all’art. 51 L.F..
La deroga alla regola generale sancita dall’articolo 51 L.F. attribuisce al creditore fondiario un privilegio temporale e processuale.
Tale attribuzione ha carattere provvisorio, in ragione del fatto che l’art. 52 L.F. attribuisce alla competenza funzionale inderogabile del Giudice Delegato la verifica e l’accertamento del credito.
Il creditore fondiario, pertanto, al fine di rendere definitiva l’assegnazione provvisoria dovrà necessariamente insinuarsi al passivo del fallimento.
In modo tale da permettere la graduazione dei crediti, alla quale è finalizzata la procedura concorsuale.