A seguito della sentenza che dichiara di fallimento della propria attività, l’imprenditore si trova ad affrontare una serie di effetti sul piano personale, ma anche su quello economico e sul piano processuale che sono ben espressi nel Capo III del Titolo II della Legge fallimentare.
Il fallimento trova la propria disciplina nel Regio Decreto numero 267 del 1942, meglio noto come Legge Fallimentare.
Per l’imprenditore fallito conseguenze gravi si ripercuotono sulla sua sfera economica, a partire dal concetto di “spossessamento” che decorre dalla data della pubblicazione della sentenza di fallimento e lo priva a tutti gli effetti dei diritti sul proprio patrimonio.
Lo “spossessamento” riguarda tutti i beni dell’imprenditore fallito, compresi quelli acquistati nel corso della procedura fallimentare e quelli in possesso del fallito ma di proprietà di terzi.
L’articolo 46 della Legge Fallimentare dice che non sono compresi nel fallimento: i beni e i diritti di natura strettamente personale gli assegni di carattere alimentare come gli stipendi, le pensioni e i salari che l’imprenditore guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli e del fondo patrimoniale le cose che non possono essere pignorate, come disposto dalla Legge
L’imprenditore ha infatti l’obbligo di: consegnare al curatore fallimentare la propria corrispondenza, lavorativa e non strettamente personale, sia cartacea che elettronica, mostrando tutto quello che ha a che fare con i rapporti societari, con i creditori e con il fallimento
La dichiarazione di fallimento ha, sin da subito, effetti anche sul piano processuale: tutti i processi che riguardano i rapporti rientranti nel fallimento vengono interrotti, il fallito non è legittimato ad intraprendere nuovi giudizi e non può più stare a giudizio neanche nelle controversie preesistenti.
Al suo posto, secondo il volere del giudice, è legittimato il curatore fallimentare, il quale potrebbe chiedere di considerare nulli gli atti di disposizione del patrimonio precedenti alla dichiarazione di fallimento qualora compromettessero i creditori.
L’articolo 43 della Legge Fallimentare prevede però che “il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un’imputazione di bancarotta a suo carico se l’intervento è previsto dalla legge.”