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Qual è la soglia di fallibilità per una SRL?

Rosita Pagano
Rosita Pagano
2025-09-11 18:24:19
Numero di risposte : 19
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Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui all’art. 1 comma 2 Legge Fallimentare, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000. Per scongiurare la declaratoria di fallimento occorre in definitiva che nessuno dei seguenti tre limiti venga superato: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore), un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro; b) aver realizzato (in qualunque modo risulti) nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore) ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000 euro. In caso di superamento, anche per un solo anno di uno dei requisiti previsti sub a) e b) precedenti, l’impresa è assoggettabile a fallimento.