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Quanti debiti bisogna avere per fallire?

Deborah Greco
Deborah Greco
2025-09-11 17:10:30
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Per accertare il superamento della soglia ostativa alla dichiarazione di fallimento di cui alla L. Fall., art. 15, u.c., si deve avere riguardo al complesso dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare. La norma, espressione di un intento deflattivo, è stata dettata dal legislatore al fine di esentare dal fallimento le crisi d’impresa di modeste dimensioni oggettive: l’esigenza che alla data del fallimento consti un’esposizione debitoria di almeno € 30.000 si configura, infatti, alla stregua di una condizione per la dichiarazione del fallimento e non di un fatto impeditivo. Ne consegue che ogni eventuale incertezza in merito al ricorrere di questa condizione, non risolvibile sulla base dagli atti dell’istruttoria prefallimentare, impedisce la declaratoria di fallimento. La legge fallimentare prevede all’art. 15 ultimo comma il requisito del cosiddetto “minimo indebitamento”, costituito dalla soglia minima di € 30.000 per i debiti scaduti e non pagati dall’impresa insolvente; al di sotto di tale importo il Giudice fallimentare non può dichiarare il fallimento. Tale requisito, come gli altri di cui all’art.1, non è stato modificato dalla recente riforma del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.lgs n. 14 del 12 gennaio 2019, il quale all’art. 49 comma 5 conferma il limite suddetto, impedendo la dichiarazione di liquidazione giudiziale in caso di debiti di ammontare inferiore.