La normativa prevede cinque diverse casistiche di detrazione che variano in funzione dei soggetti che la richiedono e in-particolare a seconda del reddito percepito durante l’anno.
La prima casistica è quella della detrazione d’imposta per gli inquilini a basso reddito.
Ai contribuenti, infatti, titolari di contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431 del 9 dicembre 1998, spetta una detrazione pari a: 300 euro, se il reddito complessivo non supera la soglia di 15.493,71 euro; 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non alla soglia di 30.987,41 euro.
Se il reddito complessivo supera quest’ultimo importo non spetta alcuna detrazione.
La detrazione d’imposta è di: 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera la soglia di 15.493,71 euro; 247,90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non alla soglia di 30.987,41 euro.
Fino alla data del 31 dicembre 2021 rientrano in questo beneficio i soggetti compresi tra i 20 e i 30 anni, per i quali spetta (per i primi tre anni di contratto stipulato ai sensi della legge 431/98) una detrazione fissa di 991,60 euro, a patto però che il loro reddito complessivo non sia superiore a 15.493,71 euro.
A partire dal 1° gennaio 2022 (e quindi con effetto dalle dichiarazioni 2023 in poi) la detrazione per i giovani inquilini viene modificata con le seguenti novità: viene estesa ai locatari fino ai 31 anni non compiuti;
viene applicata anche per l’affitto di una sola parte dell’appartamento, non necessariamente di tutta la casa, a patto che il locatario stabilisca la residenza nell’immobile;
spetta per i primi quattro anni di contratto, quindi non è più limitata ai primi tre;
ammonta a 991,60 euro, oppure, se superiore, al 20% del canone annuo, comunque non oltre 2.000 euro.
Confermato infine il requisito secondo cui il giovane abbia un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro.
A vantaggio di questi contribuenti, infatti, è prevista una detrazione: di 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro;
oppure di 495,80 euro, se il reddito complessivo è compreso tra i 15.493,72 e i 30.987,41 euro.
La detrazione, in tal caso, spetta nella misura del 19% ed è calcolabile su un importo non superiore a 2.633 euro.
La condizione, però, è che gli immobili oggetto di locazione siano situati nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi.
Essi inoltre devono essere distanti almeno 100 Km dal comune di residenza.