Art. 1175. (Comportamento secondo correttezza).
Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza.
in base alla regola di correttezza posta dall'art. 1175 c.c., l'obbligazione del debitore si estingue a seguito della mancata tempestiva presentazione all'incasso dell'assegno bancario da parte del creditore, che in tal modo, viene meno al suo dovere di cooperare in modo leale e fattivo all'adempimento del debitore.
mediante la clausola generale di buona fede o correttezza di cui all'art. 1175 cod. civ. è possibile enucleare un apparato di tutele in grado di assicurare un'esecuzione dell'obbligazione restitutoria dell'indebito compatibile con la protezione del legittimo affidamento del debitore.
conforme al dovere di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c.,
la clausola generale di buona fede e correttezza è operante, tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 cod. civ.).
il diritto di accesso dei condomini per ottenere l'esibizione di registri e documenti contabili condominiali non può determinare in un intralcio all'amministrazione, altrimenti, si pone in contrasto con il principio di correttezza ex art. 1175 cc;
la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.).