La risposta non è facilissima, ma, secondo l’opinione prevalente, la disposizione sarebbe fondata sul fatto che il donante, disponendo in vita, abbia voluto effettuare una sorta di anticipazione delle attribuzioni ereditarie e che tra i coeredi vi debba essere una parità di trattamento.
Dunque, una volta morto il donante, i lasciti dovrebbero essere “pareggiati” tra i figli e la divisione di tutti i beni dovrebbe riguardare non soltanto quelli lasciati dal defunto, ma a questi dovrebbero aggiungersi quelli da lui donati quando era in vita.
L’istituto trae fonte dall’art. 737 cod. civ., ai sensi del quale i figli (nonché i loro discendenti) e il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione, direttamente o indirettamente.
La “raccolta” si riferisce a tutto quanto sia stato donato durante la vita del defunto: di tutte queste donazioni si compie una vera e propria “somma” allo scopo di conferirle nella massa ereditaria.
Una volta composta questa massa ereditaria, che a questo punto sarà costituita non soltanto dai due appartamenti e dal conto in banca che Giulio, morendo, ha lasciato, ma anche dall’altro appartamento già donato al figlio Paolo e dalla somma già donata a Marco (che, dunque, si può ben dire che “tornino indietro”).