La ricorrente aveva ricevuto nell'anno 2016 un preavviso di iscrizione ipotecaria, al quale, poi, aveva fatto seguito la notifica dell'intimazione di pagamento nell'anno 2022, che veniva impugnata dinanzi al Tribunale di Lecce.
Il Giudice adito ha dichiarato in sentenza che "ADER ha prodotto, quale atto interruttivo della prescrizione, la notifica, in data 16.03.2016, del preavviso di iscrizione ipotecaria n. (all. 6), inidoneo ad interrompere la prescrizione in quanto intervento dopo il decorso di un quinquennio dalla notifica della cartella.
La difesa ha dimostrato in giudizio la inidoneità di taluni atti prodotti da agenzia entrate riscossione ad interrompere i termini di prescrizione e, quindi, la intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi così come confermato dal Giudice adito.
Conseguentemente, con l'annullamento dell'intimazione di pagamento, è stata dichiarata la prescrizione del credito.
Pertanto, (come accaduto nel caso di specie) in materia di contributi, sussiste la possibilità per il contribuente di impugnare un atto di intimazione di pagamento notificato da Agenzia Entrate riscossione, anche a distanza di anni, per eccepire la prescrizione del credito in esso riportato, a patto che, come ribadito dal Giudice del Tribunale di Lecce, "... non siano completate le operazioni della procedura esecutiva...".