Quante mensilità di cauzione per l'affitto?
Monia Mazza
2025-10-05 09:32:00
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: 22
La normativa italiana, in particolare l’articolo 11 della Legge n. 392 del 1978, stabilisce che il deposito cauzionale non può superare le tre mensilità del canone d’affitto.
Questo limite vale sia per i contratti di locazione a uso abitativo che commerciale.
Ad esempio, se il canone mensile è di 600 euro, la caparra non potrà superare i 1.800 euro.
Tuttavia, è possibile concordare una cifra inferiore, in base agli accordi tra le parti.
Il deposito cauzionale non può superare le tre mensilità del canone d’affitto.
Massimo Piras
2025-09-26 20:10:51
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: 18
Cauzione affitto: Quante mensilità occorre versare?
La legge fissa un importo massimo della cauzione pari di tre mensilità del canone, per le locazioni a uso abitativo, art 11 della Legge 392/78.
Le parti, locatore e conduttore, possono liberamente concordare un importo inferiore.
Il locatore può chiedere altre forme di garanzia, quali ad esempio fidejussione bancaria o assicurativa o garanzia di terzi, se desideri sapere come funziona ti invitiamo a leggere contratto di locazione con garante, in questi casi non si applica il tetto massimo delle tre mensilità, ma è necessario indicare nel contratto l’importo della fidejussione o della garanzia.
Carmelo Esposito
2025-09-19 09:18:05
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: 29
A differenza di quanto avviene per il deposito cauzionale, non esiste una norma di legge che stabilisca un limite massimo all’anticipo che il conduttore debba versare al momento della sottoscrizione del contratto. La sua misura, pertanto, è rimessa alla libera trattativa tra le parti. È tuttavia necessario che tale patto rispetti le seguenti condizioni: non può essere contenuto in un documento separato, non può costituire una forma di elusione delle norme che vietano al locatore di procurarsi vantaggi economici ulteriori rispetto al canone. In un precedente del Tribunale di Roma, le parti hanno concordato che il conduttore dovesse corrispondere anticipatamente le prime 12 mensilità relative ai primi 12 canoni. Tale pattuizione è stata ritenuta lecita anche se anticipi di tale entità sono più frequenti nei contratti di locazione a uso non abitativo. La clausola deve essere chiaramente espressa nel contratto di locazione e quindi accettata da entrambe le parti. In assenza di specifiche pattuizioni, il canone si intende generalmente dovuto in via anticipata per il mese corrente. Qualora l’accordo tra le parti preveda che l’anticipo vada a coprire gli ultimi canoni di affitto, il proprietario dell’appartamento può procedere allo sfratto nel caso in cui si verifichi una morosità nel corso della locazione, per poi trattenere detto anticipo dagli importi maturati e non versati.
Loredana Verdi
2025-09-19 08:30:49
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: 17
Secondo la normativa italiana, l’articolo 11 della Legge n. 392 del 1978, meglio nota come “Legge sull’equo canone”, stabilisce che la cauzione per l’affitto di un immobile non può superare le tre mensilità del canone concordato.
Questo limite si applica sia per le locazioni residenziali che per quelle commerciali.
Se, ad esempio, il canone mensile è di 500 euro, il deposito non può eccedere i 1.500 euro.
Le parti possono comunque accordarsi su un importo inferiore, ma mai superiore a quanto previsto dalla legge.
La legge italiana impone che la cauzione per l’affitto non superi le tre mensilità del canone, garantendo un equilibrio tra i diritti del locatore e quelli dell’inquilino.
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