L'assegno di mantenimento dei figli consiste nel versamento di una somma di denaro da parte di un coniuge nei confronti dei figli, necessario a assolvere all'obbligo di assistenza materiale.
Secondo la legge, ciascun genitore ha l'obbligo di mantenere i figli in proporzione al proprio reddito.
I presupposti sui quali si fonda la decisione del giudice prendono in esame: Il tenore di vita di cui il figlio ha goduto nel periodo di convivenza dei genitori; Il periodo di permanenza che vivrà con ciascun genitore; Le esigenze del minore; Il reddito di ciascun genitore; Il valore economico dei compiti svolti per la cura del minore.
Per determinare il valore dell'assegno il giudice valuta, anzitutto, se esistono accordi sottoscritti dai coniugi: in assenza sarà il giudice a stabilire la somma che, mensilmente o periodicamente, dovrà essere corrisposta.
Il diritto a percepire la somma prevista dal giudice o concordata dai coniugi può decadere in presenza di circostanze sopravvenute che ne facciano venir meno i presupposti.
Il d.Lgs. n. 154/2013 sottolinea che i genitori sono obbligati a mantenere economicamente i figli, sempre in proporzione al loro reddito e alla capacità di lavoro casalingo o professionale.
Nell'eventualità in cui i entrambi genitori non abbiamo sufficienti risorse economiche saranno gli ascendenti a dover fornire ai genitori i mezzi necessari per il mantenimento dei figli.