L’obbligo di mantenerli viene meno una volta che i ragazzi hanno raggiunto una condizione di indipendenza economica.
Questa si realizza quando i figli ricevono un reddito che corrisponde alla professionalità acquisita, oppure quando il figlio, diventato maggiorenne, è stato messo nelle concrete condizioni di poter essere autosufficiente, ma lui non lo ha fatto per sua colpa o per sua scelta.
Una nuova ordinanza della Cassazione, la n. 2056 del 24 gennaio 2023, ha abbassato ulteriormente l’età dopo la quale i figli maggiorenni si presumono capaci di lavorare.
Nel caso preso in esame dalla Corte, si è stabilito che i figli maggiorenni sono in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento a 29 anni.
Sarebbe questa l’età dopo la quale, nella maggioranza dei casi, si può ragionevolmente ritenere superfluo il contributo del genitore.
Nessuna giustificazione quindi per quei figli che tengono un comportamento di inerzia e rifiuto ingiustificato alle occasioni di lavoro.
Così, ad esempio i giudici hanno negato l’assegno a una laureata in architettura trentenne che rifiutava lavori non in linea con la sua formazione così come ha escluso il diritto al mantenimento del figlio ventottenne, iscritto da otto anni all’università e che aveva già svolto lavori saltuari.
Naturalmente, evidenzia la Cassazione, non tutti i lavori a tempo sono utili a raggiungere un’indipendenza economica.
Questa può essere esclusa quando la durata del contratto è troppo breve, tanto da non offrire alcuna seria prospettiva di autonomia, come avviene per i lavori stagionali.
L’assegno va sempre paragonato alle capacità economiche dei genitori, quindi, in astratto, se è legittimo che il figlio di persone molto facoltose prosegua un lungo percorso universitario, di specializzazione, in linea con il progetto prefigurato insieme ai genitori, non si può pretendere che il figlio di genitori con uno stipendio modesto continui a gravare sulle spalle degli adulti.